di Lucia Izzo - Rideterminato l'importo dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti al Fondo Clero, dunque anche parroci e missionari, per beneficiare in futuro di un trattamento pensionistico come previsto al decreto interministeriale del 7 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019.
Nella Circolare n. 138/2019 (sotto allegata), l'INPS ha comunicato l'aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, fornendo altresì le istruzioni relative alle modalità di pagamento.
Il c.d. Fondo Clero, si rammenta, eroga la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità e la pensione ai superstiti. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al fondo tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità.
- Fondo Clero: il nuovo contributo
- Pagamenti entro il 30 marzo 2020
- Modalità di pagamento
- Bonifico per gli iscritti che si trovano all'estero
Fondo Clero: il nuovo contributo
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Il contributo, pari a 1.741,08 euro annui (290,18 euro bimestrali e 145,09 euro mensili), è stato anche provvisoriamente confermato per gli anni 2019, 2020 e 2021, almeno finché non sia emanato un nuovo decreto che ne vari l'ammontare.
Gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2018 e 2019, dagli iscritti al predetto Fondo, si ottengono dalla differenza del suddetto contributo aggiornato da quello ante aggiornamento (1.722,08 euro). Il totale sarà pari a 19 euro per ciascun anno.
Nel dettaglio, l'importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 3,17 euro per un bimestre ed a 1,58 euro per un mese.
Pagamenti entro il 30 marzo 2020
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Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31/03/2020 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2018 e 2019. La contribuzione riferita al 2020 sarà adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.
Gli iscritti al Fondo che dovranno provvedere autonomamente al versamento del contributo sono:
- i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla L. n. 222/1985;
- i ministri di culto acattolici tenuti all'assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale;
- i sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.
Modalità di pagamento
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Nel Portale dei Pagamenti - Fondo Clero del sito www.inps.it sono disponibili le funzionalità per consentire il pagamento. Viene consentito il pagamento on-line "pagoPA", tramite carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate) o addebito in conto corrente.
Viene, invece, confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento, e delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale preveda l'adempimento unico.
Bonifico per gli iscritti che si trovano all'estero
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L'utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all'estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.
La deroga è stata prevista per facilitare l'adempimento fuori del territorio nazionale da parte dei missionari che potranno avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria, ma a condizione che richiedano un'autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, nell'ambito della quale è istituito il Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo clero.
L'assenso della Struttura territoriale suddetta è essenziale per consentire l'accredito delle somme a cura dell'operatore, il quale dovrà ricondurre il pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un abbinamento manuale.
Scarica pdf INPS, Circolare n. 138/2019• Foto: 123rf.com