di Gabriella Lax - Non rientra tra le attività esonerate dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi la vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti di vendite giudiziarie. A stabilirlo è l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 489 (in allegato) ad un interpello relativo a "Vendite al dettaglio da parte degli istituti vendite giudiziarie - obbligo di certificazione dei corrispettivi".
- Il caso di specie
- Vendite giudiziarie al dettaglio, la risposta dell'Agenzia
- Vendite giudiziarie al dettaglio, le conseguenze della normativa
Il caso di specie
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Nel caso di specie l'istante titolare di una concessione ministeriale autorizzata con decreto del Ministero di grazia e giustizia si occupa prevalentemente della vendita dei beni delle procedure esecutive e concorsuali. Tra le categorie di beni trattati rientrano anche beni mobili, venduti mediante aggiudicazione in blocco. In relazione agli adempimenti fiscali conseguenti alle predette vendite, l'istante evidenzia che se, in tali casi, dovesse configurarsi a suo carico l'obbligo di emissione dello "scontrino elettronico" (o documento commerciale) per la vendita al dettaglio, ciò comporterebbe l'impiego di un registratore di cassa per ogni singola procedura, rendendo la modalità di vendita eccessivamente onerosa. L'istante chiede all'Agenzia pertanto chiarimenti in merito alle modalità di documentazione di questo tipo di vendite.
Vendite giudiziarie al dettaglio, la risposta dell'Agenzia
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Secondo l'Agenzia delle entrate il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 che individua "Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi" non contempla tra le attività esonerate la vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie, né è rinvenibile alcun tipo di esonero in altre disposizioni fiscali. Quindi all'attività menzionata si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione». In particolare «nel caso delle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante».Vendite giudiziarie al dettaglio, le conseguenze della normativa
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Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2019, ci sarà l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; a partire dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) vi è invece l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Scarica pdf Ag. Entrate risposta n. 489/2019