di Gabriella Lax - Dopo l'entrata in vigore del Regolamento del Consiglio nazionale forense, il 27 ottobre scorso, per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, da ieri, è stato disabilitato l'accesso alla vecchia piattaforma. La comunicazione è partita dal Cnf ed ha raggiunto i consigli dell'ordine degli avvocati. Nuova piattaforma al via dal 15 gennaio 2020.
- Avvocati d'ufficio, cosa succede durante l'interruzione
- La piattaforma tra le novità previste nel nuovo regolamento
- Novità anche per l'obbligo formativo
Avvocati d'ufficio, cosa succede durante l'interruzione
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L'interruzione è stata necessaria per l'attivazione della nuova piattaforma gestionale, e si protrarrà per i prossimi 50 giorni (a partire dal 20 novembre). Ai professionisti interessa comunque sapere cosa succede in questo lasso di tempo.
-Riguardo alle istanze di permanenza in scadenza il 31 dicembre prossimo, il periodo di interruzione del servizio sarà recuperato di giorni 30 al fine di compensare il periodo in cui l'accesso sarà disabilitato».
- Invece, per quanto riguarda le domande di prima iscrizione e per garantirne un veloce evasione potranno essere inoltrate al Consiglio dell'Ordine di appartenenza insieme al parere dello stesso.
Considerato che la nuova piattaforma gestionale sarà operativa dal 15 gennaio 2020, «le istanze di permanenza per l'anno 2020 dovranno inderogabilmente essere presentate entro 15 febbraio 2020».
La piattaforma tra le novità previste nel nuovo regolamento
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Tra le tante novità annunciate dal regolamento, in primis, c'è appunto l'istituzione di una piattaforma informatica, che costituirà l'unico modo per inoltrare la richiesta d'iscrizione e di permanenza all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio e nuove regole per la formazione, soprattutto in materia penale (vedi anche Avvocati d'ufficio: iscrizione solo online
). Per l'inserimento nella piattaforma l'avvocato deve dimostrare di aver partecipato, anche in veste di sostituto processuale, ad almeno 10 udienze camerali o dibattimentali nello stesso anno. Il COA deve verificare la sussistenza effettiva dei requisiti dichiarati e può chiedere ulteriore documentazione. Se non rileva difformità o non sono necessarie integrazioni documentali lo invia al CNF tramite la piattaforma, con parere motivato positivo o negativo. Se il difensore ha rispettato le condizioni richieste per la permanenza nell'elenco nazionale, dall'anno successivo a quello di iscrizione e precisamente entro il 31 dicembre, deve dichiararne il possesso e inviare al COA di appartenenza l'istanza necessaria per restare iscritti all'elenco. Il COA dopo le opportune verifiche trasmette tutta la documentazione prodotta ed eventualmente integrata dal difensore al CNF sempre tramite piattaforma informatica, accompagnata da parere motivato positivo o negativo.
Novità anche per l'obbligo formativo
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Ancora, tra le novità, c'è l'obbligo nella formazione (vedi anche Avvocati d'ufficio: in vigore le nuove regole). Infatti, insieme alla domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale da presentare annualmente ci sarà anche l'autocertificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo, che non potrà riguardare, come da normativa di settore, il triennio precedente alla presentazione della domanda, ma esclusivamente l'anno antecedente a quello della richiesta. Secondo le nuove regole, l'obbligo formativo si intende assolto quando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dal Regolamento n. 6/2014 sulla "Formazione continua".
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