di Gabriella Lax - Dall'Inps arrivano le precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell'opzione in favore dell'indennità Naspi.
Le delucidazioni, in relazione alle tante richieste pervenute dalle strutture territoriali, si trovano nel messaggio 4477 del 2 dicembre 2019 (in allegato).
- Sussidi e regole da seguire
- Sospensione per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi
- Non cumulabilità
- Erogazione di Naspi in forma anticipata
Sussidi e regole da seguire
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Evidenzia l'Inps che chi ha i requisiti per richiedere l'assegno di invalidità può sceglierlo al posto dell'indennità di disoccupazione che non può, poi, essere ripristinata. Nel caso invece in cui la Naspi sia sospesa per contratti di lavoro inferiori ai sei mesi non può essere richiesto l'assegno, se non si vuole rinunciare definitivamente alla disoccupazione. Il messaggio cerca di far chiarezza sulla scelta tra i due sussidi e sulle regole da seguire nel caso di sospensione o erogazione in forma anticipata dell'indennità.
Sospensione per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi
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La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234 ha stabilito che i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità sono alternativi e il soggetto ha la possibilità di scegliere i secondi sui primi. Quindi, nella circolare n. 138 del 2011, l'Istituto evidenzia che «i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l'indennità di disoccupazione, possono rinunciare all'indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell'assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l'ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione». Una volta scelto l'assegno ordinario d'invalidità non è possibile tornare indietro e si perde la parte rimanente di indennità di disoccupazione.
In base ai casi presi in considerazione: se il contratto è a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi la Naspi è sospesa e sarà ripresa al termine del contratto. Il soggetto in questo periodo non potrà percepire l'assegno di invalidità se non vuole rinunciare del tutto alla disoccupazione; l'assegno di invalidità, nel caso in cui venga scelta l'indennità Naspi, può essere ripristinato se rimane la titolarità dello stesso al termine della disoccupazione; se la Naspi viene erogata in forma anticipata l'assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico dell'indennità. Al termine può essere ripristinato qualora il soggetto ne sia ancora titolare.
Non cumulabilità
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I chiarimenti più importanti sottolineati dal messaggio riguardano la non cumulabilità dei due sussidi e la possibilità di scegliere tra le due prestazioni a sostegno del reddito. La scelta determina la possibilità di ripristino: mentre l'assegno di invalidità può essere ripreso dopo la sospensione a favore dell'indennità di disoccupazione, il contrario non è permesso.
Spiega l'Inps che, nel caso di contratti a tempo determinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, l'indennità Naspi è considerata sospesa, con tutte le relative conseguenze.
Erogazione di Naspi in forma anticipata
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Per quanto riguarda la possibilità di erogazione della Naspi in forma anticipata, l'assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell'indennità.
Per l'Inps l'assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della Naspi, sempreché permanga la titolarità dello stesso. Questo succede perché nei confronti del titolare di assegno d'invalidità, seppure sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore dell'indennità, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della suddetta prestazione, l'interessato riassume la posizione di assicurato.
Scarica pdf messaggio Inps n. 4477/2019