di Lucia Izzo - Con il decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019, è stata approvata la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi, che aggiornano quanto previsto dal DM 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici.
Le nuove norme antincendio, che entrano in vigore il prossimo 21 dicembre, si applicano agli impianti termici civili extradomestici di portata complessiva superiore a 35 kW, alimentati da combustibili gassosi e con pressione non maggiore della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar.
Quali impianti termici
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Nel dettaglio, si tratta degli impianti utilizzati per: climatizzazione di edifici e ambienti; produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore; cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; lavaggio biancheria e sterilizzazione; cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Il provvedimento prevede che più a apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicati, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati.
Pertanto, qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.
All'interno di un'unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
Obiettivi
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Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti dovranno essere realizzati in modo da:
- evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Applicazione agli impianti nuovi ed esistenti
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La nuova regola tecnica si applicherà agli impianti di nuova realizzazione nonché a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto, salve alcune eccezioni.
Non è richiesto adeguamento, invece, per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termina superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata o autorizzata e purché realizzata una sola volta.
Non è richiesto adeguamento nemmeno per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.