I figli 'marinano' la scuola dell'obbligo con un 'rifiuto categorico' ed 'assoluto'? I genitori non sono colpevoli della mancata istruzione se hanno utilizzato 'ogni espediente educativo di cui sono capaci' senza ottenere risultato. Lo ha sancito la Corte di Cassazione in una sentenza della III Sezione penale con la quale ha annullato, con rinvio, la condanna a 25 euro di ammenda ciascuno inflitta ad una mamma e ad un papa' di origine cutrese e residenti a Reggio Emilia 'per avere, senza giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia minore Rossella l'istruzione della scuola media'. Nonostante Francesco e Franceschina R. avessero fatto tutto il possibile per convincere la figlia Rossella, 15 anni, ancora in seconda media, ad andare a scuola, al momento dell'arrivo la ragazza si bloccava e rifiutava di entrare in classe. Per questo il giudice di pace di Reggio Emilia aveva condannato i genitori di Rossella per il reato previsto dall'articolo 731 del Codice penale. La condanna e' stata ora annullata dalla Suprema Corte, che ha sottolineato come i genitori non possono essere considerati colpevoli dell'ipotesi contravvenzionale prevista dall'articolo 731 del Codice penale 'sempre che si tratti di rifiuto categorico e assoluto, cosciente e volontario, del figlio, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale e abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano agli organi di assistenza sociale'.
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