di Lucia Izzo - Resta anche nel 2020, ma cambia in parte volto, la c.d. flat tax, ovvero la tassa "piatta" ad aliquota unica (al 5% per le startup e al 15% per i redditi sotto i 65.000 euro) nata per ridurre l'evasione fiscale. È l'effetto di alcune modifiche operate al regime forfetario dai commi 691 e 692 della manovra di Bilancio 2020.
- Il nuovo regime forfetario in Italia
- Abolito il regime super forfetario
- Torna il limite spese per personale e lavoro accessorio
- Esclusione redditi lavoro dipendente eccedenti 30mila euro
- Regime premiale per fatture elettroniche
- Reddito assoggetto a regime forfetario
Il nuovo regime forfetario in Italia
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In Italia, la legge di stabilità 2015 (L n. 190/2014) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, applicabile dal 1° gennaio 2015 e successivamente oggetto di diversi interventi di modifica.
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In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.
Abolito il regime super forfetario
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La legge di bilancio 2020 interviene con diverse rilevanti modifiche che cambieranno il volto della flat tax. In primis, viene abrogata la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145/2018) che sarebbe dovuta entrare in vigore dal prossimo anno e che, invece, non sarà mai attuata.
Nel dettaglio, viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20% che avrebbe consentito, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito (nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione) ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro di avvalersi di un'imposta sostitutiva con aliquota al 20% dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Gli altri contribuenti con ricavi e compensi realizzati nell'anno 2019, di ammontare non superiore a 65.000 potranno invece applicare o continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla legge 190/2014.
Nonostante la manovra di Bilancio riscriva il comma 54, dell'art. 1, della legge di stabilità 2015, viene mantenuto fermo a 65mila euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.
Torna il limite spese per personale e lavoro accessorio
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Viene reintrodotta, invece, come condizione accessoria necessaria per l'accesso al regime forfettario al 15% il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito che era stato soppresso dalla legge di bilancio 2019).
Di conseguenza, potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65mila euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari.
Prima della soppressione stabilita dalla legge di bilancio 2019, invece, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni potevano applicare il regime forfetario se nell'anno precedente avevano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro dipendente. La manovra 2020, dunque, oltre a reintrodurre il limite di spesa, lo eleva da 5.000 a 20.000 euro.
Esclusione redditi lavoro dipendente eccedenti 30mila euro
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Ancora, la nuova legge di bilancio ripristina l'esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Regime premiale per fatture elettroniche
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Il testo della manovra introduce un regime premiale volto a incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica. Si rammenta, infatti, che l'art. 1, comma 3, de d.lgs. n. 127/2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano il regime forfettario.
Tuttavia, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento sarà ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque)
Reddito assoggetto a regime forfetario
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Infine, viene precisato che, ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si terrà comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
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