Il decreto fiscale collegato alla manovra 2020 differisce i termini per la presentazione del modello 730. Ecco tutte le novità che saranno operative dal 2021

di Lucia Izzo - Dal 2021 cambiano i termini entro i quali presentare il modulo 730 (e altri moduli per la dichiarazione dei redditi).

Lo prevede il decreto fiscale 2020 collegato alla manovra di Bilancio (D.L. n. 124/2019), la cui legge di conversione è in vigore dal 25 dicembre 2019. Nel dettaglio è l'articolo 16-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, a recare modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale. Il quinto comma stabilisce a chiare lettere che tutte le novità avranno effetto dall'anno 2021.

Modello 730: i nuovi termini

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La disposizione differisce al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730. Nel dettaglio, i contribuenti potranno adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

  • entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
  • entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.


Nuovo termine anche per la messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata: il termine viene spostato dal 15 al 30 aprile. Inoltre, il contribuente potrà avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre, anziché, come previsto attualmente, entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.


L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, renderà disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute. Gli interessati potranno delegare all'accesso anche altri soggetti quali dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

Assistenza fiscale: nuovi termini conclusione attività

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Il decreto fiscale rimodula i termini entro cui i CAF dipendenti e i professionisti abilitati dovranno effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate.


Fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, i predetti soggetti dovranno concludere le attività di comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte, entro:

  • il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Entro gli stessi termini i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del due, del cinque e dell'otto per mille.

Certificazione uniche

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Il decreto fiscale interviene anche sul termine per la trasmissione delle certificazioni uniche, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all'Inps, e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.In particolare, il nuovo termine è differito al 16 marzo (anziché il 7 marzo).


Sempre entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, i sostituti d'imposta dovranno consegnare le certificazioni uniche agli interessati e trasmetterle in via telematica all'Agenzia delle entrate.


Foto: 123rf.com
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