(Cassazione civile, sez. un., 14 giugno 2006, n. 13689)
In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n. 1832), stabilisce che l'azione di responsabilità può essere promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso.....leggi tutto....
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In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 marzo 1932, n. 8541), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con la legge 31 dicembre 1982, n. 1832), stabilisce che l'azione di responsabilità può essere promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di una delle altre parti contraenti, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso.....leggi tutto....
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