(Cassazione penale, sez. IV, 01 marzo 2006, n. 14803)
«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. -guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti- è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dallo stesso art. comma 2, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, pertanto, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze ....leggi tutto....
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«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. -guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti- è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dallo stesso art. comma 2, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, pertanto, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze ....leggi tutto....
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