di Lucia Izzo - Con la Circolare n. 3/2020 (qui sotto allegata) l'INPS ha fornito indicazioni inerenti assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020. Dal 1° gennaio di quest'anno, infatti, sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
- 1. Importi delle prestazioni
- 2. Assegni familiari: limiti di reddito per cessazione o riduzione
- 3. Assegni familiari: limiti di reddito mensili 2020
- 4. Le tabelle
Importi delle prestazioni
[Torna su]
Le indicazioni fornite con la circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare (ANF), ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Assegni familiari: limiti di reddito per cessazione o riduzione
[Torna su]
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari
e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2019 è stata pari all'1,2%. Pertanto, sono state aggiornate le tabelle, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2020 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
Assegni familiari: limiti di reddito mensili 2020
[Torna su]
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2020 e per l'intero anno nell'importo mensile di 557,99 euro.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2020:
- 725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- 1.269,43 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le tabelle
[Torna su]
La Circolare INPS riporta anche quattro differenti tabelle (qui sotto allegate) inerenti la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi).
Le tabelle si applicano:
- la prima, alla generalità dei soggetti interessati, dal 1° gennaio 2020, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle.
- la seconda, ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile;
- la terza, ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili;
- la quarta, da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili;
In ogni tabella, i limiti di reddito familiare annuale oltre i quali cessa la corresponsione sono distinti in base ai componenti il nucleo familiare.
Scarica pdf INPS, Circolare n. 3/2020Scarica pdf INPS, Circolare n. 3/2020, Tabella 1
Scarica pdf INPS, Circolare n. 3/2020, Tabella 2
Scarica pdf INPS, Circolare n. 3/2020, Tabella 3
Scarica pdf INPS, Circolare n. 3/2020, Tabella 4
• Foto: 123rf.com