di Gabriella Lax - Arriva in aula a palazzo Madama il disegno di legge sulle liti temerarie in caso di diffamazione a mezzo stampa. Il testo, ritoccato rispetto alla precedente legislatura, prevede un'ipotesi di responsabilità aggravata civile per chi attivi un giudizio risarcitorio, in malafede o colpa grave.
Lite temeraria: il nuovo art. 96 c.p.c.
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Il disegno di legge (in allegato) dal titolo "Disposizioni in materia di lite temeraria", è stato presentato dai senatori Di Nicola, Airola, Angrisani, Castellone, Di Girolamo, Gallicchio, Lannutti, Lanzi, Lomuti, Lucidi, Piarulli, Pirro, Puglia, Romano, Vanin, Paragone, Auddino e Ortis. Il testo si compone di un unico articolo che mira ad aggiungere un nuovo comma all'art. 96 del codice di procedura civile. Il testo della norma recita: «Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria».
Tutelare i giornalisti
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L'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 96, grazie al disegno di legge, ha il fine di tutelare i giornalisti da azioni giudiziarie per diffamazione a mezzo stampa che hanno obiettivi intimidatori. Il disegno di legge ha concluso l'esame delle commissioni ed è stato affidato all'aula con le modifiche apportate.
Le novità
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Le novità stabiliscono che, su domanda del convenuto, il giudice, se rigetta la domanda di risarcimento, potrà condannare l'attore non solo al rimborso delle spese, ma anche al pagamento di «una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria» si legge nella relazione al testo.
La disposizione va ad integrare, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto dagli artt. 91 e 96 c.p.c. e dall'art. 45 della legge n. 69/2009.
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