Avv. Floriana Baldino - Abbiamo più volte trattato, in queste ultime settimane, il tema del "fondo salva-casa" contenuto nella legge di conversione del decreto fiscale n. 124/2019 (cfr. Fondo Salva-casa). Ora, dal tribunale di Bergamo, arriva il primo decreto di comparizione parti disposto in seguito al deposito di una richiesta di sospensione dell'asta al fine di rinegoziare il mutuo secondo il dettato della nuova legge.
- 1. Cos'è il Fondo Salva-casa
- 2. Il caso: casa di due coniugi all'asta
- 3. Ricorso in opposizione all'esecuzione
Cos'è il Fondo Salva-casa
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Ricordiamo che il Fondo Salva-casa, regolato e disciplinato nel decreto fiscale 2020, ha ridato una nuova speranza a tutti i debitori che hanno contratto il mutuo per l'acquisto della prima casa ma che, a causa della grave crisi economica o per la perdita di lavoro improvvisa ed imprevedibile, si sono trovati in seguito nella condizione di non poter più pagare le rate del mutuo sottoscritto, ed in ultimo si sono visti mettere all'asta la loro unica casa di proprietà e di residenza.
Questo nuovo strumento dà l'opportunità ai debitori, in grave crisi di liquidità e con la propria casa all'asta, di bloccare la procedura esecutiva a seguito del deposito dell'istanza di rinegoziazione del mutuo nel medesimo processo esecutivo, ovvero in quello stesso procedimento che vede messo all'asta l'immobile principale dei debitori mutuatari.
Le modalità ed il quantum di rinegoziazione sono già state ampiamente trattate e meglio descritte nell'articolo Fondo Salva-casa: anche i parenti possono aiutare.
Il caso: casa di due coniugi all'asta
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La vicenda portata innanzi al tribunale di Bergamo, ha per protagonisti due coniugi che hanno visto mettere all'asta la loro prima ed unica casa di abitazione. L'esecuzione è stata promossa dalla Banca in seguito al mancato pagamento del mutuo ipotecario sottoscritto per l'acquisto dell'immobile.
Il mancato pagato del mutuo era conseguente alla perdita del lavoro del marito.
La procedura era iniziata nel 2012, quindi di fatto rientrava perfettamente nelle fattispecie previste dal nuovo decreto fiscale.
Si ricorda cosa recita l'art. 41 bis c.2 lett. "d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019"
L'immobile è al suo quarto tentativo di vendita, asta fissata per il 29 gennaio.
Ricorso in opposizione all'esecuzione
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All'indomani dell'approvazione del nuovo decreto fiscale, si ricorda entrato in vigore solo il 25 dicembre 2019, veniva depositato, nel procedimento di esecuzione immobiliare, con l'ausilio della scrivente, un ricorso in opposizione all'esecuzione per le intervenute modiche legislative.
Il G.E., letto il ricorso, con provvedimento urgente, considerando che l'asta era ormai imminente, disponeva la comparizione delle parti dinanzi a sé per la discussione per il 23 gennaio prossimo.
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Scarica pdf decreto Trib. Bergamo 16.1.2020Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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