di Bernardino Albertazzi* - Affrontiamo il tema della corretta interpretazione della nozione di "produttore" del rifiuto nel Dlgs 152/2006 e s.m., dopo le modifiche innovative ad essa apportate a partire dalla legge n. 125/2015, con particolare riferimento a tale nozione nei settori degli appalti di servizi e delle manutenzioni di immobili, aziende ed infrastrutture.
- La nozione di produttore del rifiuto
- La nuova definizione riapre una questione risolta
- L'orientamento della giurisprudenza
- La "conferma" della Cassazione
La nozione di produttore del rifiuto
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Com'è noto la nozione di "produttore" del rifiuto, di cui alla lett. f) dell'art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stata modificata, a far data dal giorno 04/07/2015 (D.L. 4 luglio 2015, n. 92 "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale,..". Le medesime disposizioni sono state trasposte e approvate nell'ambito della legge 6 agosto 2015, n.125).
Il testo originario della legge definiva "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Il testo attualmente vigente della legge definisce "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" (produttore iniziale)".
Dunque la modifica apportata riguarda la nozione di "produttore iniziale", nell'ambito della quale è stato aggiunto il riferimento anche al "soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" (di rifiuti).
La nuova definizione riapre una questione risolta
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Era opinione diffusa in dottrina che la novità normativa imprevista ed imprevedibile (e non frutto del recepimento di norme comunitarie) avrebbe comportato sgradite conseguenze ad un elevatissimo numero di imprese pubbliche e private.
La modifica normativa sembra aver riaperto una questione che era già stata risolta in via definitiva dalla giurisprudenza nel passato e cioè la questione di chi debba considerarsi produttore del rifiuto nell'ipotesi in cui, ad esempio, il proprietario o possessore di un bene, mediante contratto di appalto o di prestazione d'opera, affidi ad altro soggetto l'esecuzione, sul medesimo bene, di un'attività dalla quale originano rifiuti, cioè per intenderci, tutti i soggetti "committenti" di attività edilizie o di attività di manutenzione.
L'orientamento della giurisprudenza
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La giurisprudenza di legittimità, in maniera costante a far data dall'anno 2001, si è espressa nel senso che tali soggetti "committenti" non potevano essere considerati "produttori del rifiuto" generato dallo svolgimento delle attività affidate a terzi ((Si veda in tal senso: Cass. Pen. 29 aprile 2010, n. 22760; Cass. Pen. 25 maggio 2010, n. 25041; Cass. Pen. 17 aprile 2012, n. 1072; Cass. Pen. 5 febbraio 2015, n. 11029;).
L'attuale definizione di «produttore» sembra invece riesumare un risalente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, fin dal 2000, aveva coinvolto nella nozione di produttore di rifiuti non solo il soggetto dalla cui attività concretamente origina il rifiuto ma anche "il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione" individuando, in questa seconda definizione, il soggetto "committente" dei lavori eseguiti dal produttore effettivo[1] .
Tale orientamento era stato espresso nelle Sentenze Cassazione Penale Sez. 3, 21 gennaio 2000 n.4957; Sez. 3, n.24347 del 5 giugno 2003; Sez.3, n.1340 del 19 gennaio 2007.
Dato che la nuova norma ha inserito nella nozione di produttore esattamente la locuzione utilizzata in passato da una parte della giurisprudenza, la quale aveva voluto estendere la nozione di produttore aldilà del soggetto c.d. "produttore materiale", dalla nuova nozione di "produttore" può discendere un'interpretazione in base alla quale per produttore di rifiuti, deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti (come avveniva prima della modifica normativa), ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione, a carico del quale si può configurare, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i.
In particolare potrà essere considerato produttore di rifiuti anche il soggetto che affida ad una ditta terza le operazioni di manutenzione delle proprie attività, in quanto tali attività generano rifiuti.
La "conferma" della Cassazione
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La modifica normativa sopra esplicitata, nonostante sembri costituire un'"estensione" della nozione di "produttore" del rifiuto, dopo circa tre anni di applicazione, nonostante le opinioni divergenti espresse dalla dottrina, non ha prodotto un cambiamento della giurisprudenza relativo a tale fattispecie, la quale continua ad esprimersi in linea di continuità con la giurisprudenza largamente maggioritaria sul tema, come espressasi negli ultimi quindici anni.
Si veda in proposito la Sent. Cass. Sez. III n. 223 del 9 gennaio 2018, la quale ha affermato che "In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l'appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto (v. anche Cass. n. 11029/2015).
Nel caso di specie il Tribunale aveva invece desunto, in assenza di qualsivoglia elemento in ordine alla sussistenza del diretto coinvolgimento di uno dei due imputati nella esecuzione delle opere appaltate, la sua responsabilità, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, esclusivamente sulla base della sua qualifica di committente degli stessi.
Dunque, allo stato attuale, occorre, in conclusione, attribuire al concetto di riferibilità giuridica un perimetro applicativo ben definito e legato alla sussistenza in capo al potenziale produttore giuridico di un potere concreto nei confronti del produttore materiale, in conformità con quanto statuito nella sentenza citata.
*Bernardino Albertazzi - Giurista Ambientale
[1] In tal senso si veda "La nozione di produttore dopo il d.l. n. 92/2015" di Vincenzo PAONE, pubblicato su lexambiente.it
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