Il giudice di Ivrea ha ritenuto che la figlia 34enne fosse in grado di lavorare e lo ha dimostrato con dei piccoli impieghi saltuari

di Gabriella Lax - Una donna di 34 anni aveva denunciato il padre che non le pagava l'assegno di mantenimento. Ma il tribunale dà ragione al genitore.

La denuncia

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I fatti risalgono al 2012 quando, una donna di 34 anni aveva denunciato il padre responsabile, a suo dire, di non versare l'assegno di mantenimento di 250 euro dovuto dopo il divorzio dalla madre avvenuto nel 2009. Era iniziata all'epoca la storia, col divorzio dei genitori e la donna che, in quel momento aveva 24 anni. L'uomo doveva versare un mensile di 250 euro per il mantenimento della figlia ma nel 2012 smette di pagare e arriva la denuncia. Comincia una causa che si risolve in primo grado con la condanna dal tribunale di Cagliari.

La situazione di disagio

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L'uomo rischiava fino ad un anno di reclusione, ma è stato assolto in appello dal tribunale di Ivrea. Ma il legale della donna non si arrende, ed evidenzia che, nella decisione, il giudice «Non ha tenuto conto del profondo disagio in cui la ragazza ha vissuto dal 2012 al 2017. Non aveva un lavoro stabile. Le mancavano i mezzi di sussistenza e addirittura, per un certo periodo della sua vita, è stata ospite di amici». Come riporta La Stampa, secondo l'avvocato della donna, Fillippo Amoroso di Ivrea, la sentenza

potrebbe essere impugnata poiché: «Il tribunale di Ivrea ha disatteso il provvedimento emesso nel 2009 dal giudice di Cagliari». Inoltre per l'avvocato il giudice di Ivrea: «Non ha tenuto conto del profondo disagio in cui la ragazza ha vissuto dal 2012 al 2017. Non aveva un lavoro stabile. Le mancavano i mezzi di sussistenza e addirittura, per un certo periodo della sua vita, è stata ospite di amici».

La decisione del tribunale

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Per il tribunale di Ivrea però il padre non è più obbligato a mantenere la figlia di 34 anni. Anche il giudice Elena Stoppini però aveva preso una decisione in relazione allo stato di difficoltà economiche in cui versava il padre della ragazza che, dopo il fallimento dell'azienda dove aveva lavorato per 32 anni, non è obbligato a mantenere la figlia che, conviveva con una compagna, era in grado di lavorare e lo aveva dimostrato con dei piccoli impieghi saltuari a partire dal 2017.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

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La fattispecie di reato che poteva venire in rilievo nel caso di specie, ma che il tribunale ha escluso, è quella di cui all'articolo 570-bis del codice penale, che punisce con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro il coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere ogni assegno dovuto in caso di scioglimento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili o nullità dello stesso o che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.



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