di Lucia Izzo - Con la circolare n. 1/E/2020 (sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle novità in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro introdotte dal Decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019).
La circolare di oggi fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. Ancora, la circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.
- Ritenute e compensazioni appalti
- Appalti superiori ai 200mila euro
- Soggetti inclusi
- Soggetti esclusi
- Ambito oggettivo di applicazione
- Obblighi
- Decorrenza
- Profili sanzionatori
Ritenute e compensazioni appalti
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Il D.L. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019) ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. n. 241/1997, un nuovo art. 17-bis inerente la normativa sulle ritenute e compensazioni effettuate nell'ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200mila euro, in presenza di determinate condizioni.
Si punta così a contrastare l'omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante l'indebita compensazione e l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori.
Appalti superiori ai 200mila euro
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Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Costoro dovranno richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
Le imprese avranno cinque giorni di tempo per trasmettere al committente tali documenti e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Soggetti inclusi
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L'art. 17-bis, comma 1, si applica ai soggetti residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.
Stante l'espresso richiamo all'art. 23 del d.P.R. n. 600 /1973, nel novero rientrano:
• enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR;
• società e associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR;
• persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR o imprese agricole;
• persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• curatore fallimentare e commissario liquidatore;
• condominio.
Soggetti esclusi
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Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione normativa, i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del TUIR, poiché non forniscono maggiore tutela degli interessi erariali nell'assolvimento degli obblighi previsti.
Tra i soggetti non residenti esclusi dall'ambito di applicazione rientrano anche quelli non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta.
Sono poi esclusi dall'ambito di applicazione i soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, ad esempio i condomìni, perché non detengono in qualunque forma beni strumentali e dunque non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale.
Per le medesime ragioni sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Ambito oggettivo di applicazione
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Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esonero dall'applicazione dell'intero articolo 17-bis, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti.
Si tratta dei soggetti che:
- risultino in attività da almeno tre anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L'Agenzia delle entrate metterà la certificazione, valida quattro mesi dalla data del rilascio, a disposizione delle singole imprese a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese. Inoltre, si chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.
Obblighi
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Ogniqualvolta si rientri nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 17-bis e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali saranno soggetti a tre differenti obblighi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogarsi successivamente.
In primo luogo, il divieto di compensazione, per cui le imprese saranno obbligate al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
In secondo luogo, le imprese saranno obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
In terzo luogo, è posto a carico del committente l'obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria in presenza di determinate condizioni.
Decorrenza
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Rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 17-bis le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell'anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. "cassa allargata") non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 17-bis.
Profili sanzionatori
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In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente sarà tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.
Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che sia fornita la documentazione al committente medesimo, entro il predetto termine.
Per approfondimenti vai alla nostra guida sull'appalto
Scarica pdf Agenzia delle Entrate Circolare n. 1/E• Foto: 123rf.com