Avv. Francesca Pietropaolo - Il Consigliere Nazionale Avv. Isabella Maria Stoppani ha sottoscritto, per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, una convenzione di cooperazione tra l'Ordine forense romano e l'Ordine degli Avvocati di Barcellona - Ilustre Colegio de la Abgacia de Barcelona tramite la propria Decana Eugenia Gay Rosell - volta a stringere rapporti di collaborazione e avviare una cooperazione proficua tra i due Ordini.
- I contenuti dell'accordo
- Accordo storico in vigore dal 31 gennaio 2020
- Avvocati stabiliti: la normativa
I contenuti dell'accordo
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Nello specifico il gemellaggio prevede uno scambio periodico di pareri e informazioni relative all'esercizio della professione, alle regole professionali degli Avvocati e alla organizzazione professionale di entrambi i Collegi, con impegno alla reciproca informazione sull'evoluzione normativa in materia fiscale, sociale e relativa all'esercizio della professione nei rispettivi ambiti nazionali.
Significativo anche l'impegno a promuovere la possibilità per i giovani Avvocati di effettuare praticantato, tra l'altro, attraverso gli studi legali dell'uno o dell'altro Ordine, unitamente all'impegno di scambiare tutte le informazioni necessarie, e la relativa assistenza per lo stabilimento degli Avvocati e degli Abogados nei rispettivi paesi di interesse, nel rispetto delle normative professionali e deontologiche applicabili.
Accordo storico in vigore dal 31 gennaio 2020
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Per gli avvocati stabiliti regolarmente iscritti nella relativa Sezione speciale dell'Albo si tratta di un accordo storico, in vigore dal 31 gennaio 2020, che prende atto delle sempre più numerose istanze volte alla soluzione delle problematiche in passato insorte sul riconoscimento del titolo di Abogado tramite omologazione in Spagna del titolo di laurea italiano, per il quale è oggi necessario anche lo svolgimento di un master in ossequio alle intervenute modifiche alla Ley 34/2006 sull'accesso alla professione di avvocato e procuratore in Spagna.
Avvocati stabiliti: la normativa
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E' noto infatti che l'Avvocato stabilito può ottenere dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia la professione forense - in modo effettivo e regolare con il titolo professionale del paese di origine corrispondente in Spagna a quello di Abogado e in Catalogna a quello di Advocat - per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, come previsto dall'art. 12 Dlgs. 96/2001 di attuazione della direttiva 98/5/CE sull'esercizio della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui si consegue l'abilitazione professionale.
Avv. Francesca Pietropaolo
email: legale.pietropaolo@gmail.com
Scarica pdf Accordo di gemellaggio tra gli Ordini di Roma e di Barcellona
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