(Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2006, n. 19434)
La sentenza in esame non si evidenzia per la soluzione di particolari questioni di diritto ma costituisce lo spunto per ribadire due principi consolidati in materia previdenziale.
Il primo attiene al rapporto causale fra l'evento dannoso, che si tratti di un infortunio o di una malattia professionale, e l'espletamento dell'attività lavorativa. E' ormai consolidata in materia di previdenza l'applicazione della regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni. Il rapporto causale con l'evento dannoso va riconosciuto ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione dell'evento. ....leggi tutto....
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Il primo attiene al rapporto causale fra l'evento dannoso, che si tratti di un infortunio o di una malattia professionale, e l'espletamento dell'attività lavorativa. E' ormai consolidata in materia di previdenza l'applicazione della regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni. Il rapporto causale con l'evento dannoso va riconosciuto ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta o remota, alla produzione dell'evento. ....leggi tutto....
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