(Cassazione penale, sez. un., 11 luglio 2006, n. 25083)
Il ricorso in Cassazione nel caso di specie annovera, fra gli altri motivi, la supposta violazione dell'art. 578 c.p.p. poichè la corte d'appello, malgrado una sentenza di primo grado assolutoria per quei reati non già dichiarati prescritti, e nonostante la conferma dell'assoluzione per intervenuta prescrizione, ha pronunciato ugualmente condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo il sistema degli artt. 576 e 578 c.p.p. il giudice penale dell'impungnazione può essere chiamato a pronunciarsi sugli effetti civili della sentenza di primo grado nei seguenti casi:
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Il ricorso in Cassazione nel caso di specie annovera, fra gli altri motivi, la supposta violazione dell'art. 578 c.p.p. poichè la corte d'appello, malgrado una sentenza di primo grado assolutoria per quei reati non già dichiarati prescritti, e nonostante la conferma dell'assoluzione per intervenuta prescrizione, ha pronunciato ugualmente condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
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