Il gesto 'isolato' di intimita' sulla figlia minorenne non puo' essere classificato come 'atto sessuale'. La Cassazione ha cosi' assolto dall' accusa di violenza sessuale un padre della provincia di Bergamo che in primo grado era stato condannato per il reato previsto dall'art. 609 bis del codice penale nei confronti della figlia di 5 anni 'per avere compiuto - si legge nella sentenza - con lei atti sessuali consistititi nel toccarle e pizzicarle gli organi genitali nonche' nel farsi toccare e strizzare il pene'. L'uomo, era stato assolto dalla Corte d'appello di Brescia, maggio 2004, 'perche' il fatto non sussiste'. Ora la Cassazione, chiamata a pronunciarsi ai soli effetti civili sul ricorso della madre della bambina separata dal marito, ha riconfermato l'assoluzione di quel padre perche' anche se 'e' credibile che qualche gesto invasivo dell'intimita' della piccola possa essere stato compiuto dal padre, tuttavia il carattere isolato e la particolare tipologia non ne consentono la certa caratterizzazione sessuale'. In particolare, i giudici della Terza sezione penale, nel giudicare un episodio di 'strizzamento del pene' che la bambina avrebbe ripetuto, stando a quanto ricostruisce la sentenza, su un amico della madre, scrivono testualmente che, 'del tutto logici sono i rilievi della sentenza impugnata secondo cui quanto allo strizzamento, il gesto della bambina, finalizzato come da lei stessa chiarito, a vedere se era grande, piccolo, lungo o corto, come con il papa', denota semplice curiosita' verso fenomeni che evidentemente cominciavano a destare il suo interesse', mentre gli 'episodi di masturbazione non presentano alcun serio collegamento con il reato contestato, in quanto manifestazione di un fenomeno tutto sommato fisiologico nell'infanzia'.
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