di Lucia Izzo - In attesa dell'emanazione di uno specifico regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non pensionistici, si ritiene che alle prestazioni a sostegno del reddito possano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato dall'INPS determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017.
Lo ha precisato lo stesso Istituto con il messaggio n. 734/2020 (qui sotto allegato) volto a fornire chiarimenti sulle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito.
La determinazione presidenziale n. 123/2017 ha approvato il nuovo "Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo" che ha sostituito integralmente il precedente.
Il procedimento amministrativo delineato dalla suddetta determinazione presidenziale n. 123/2017 prevede diverse fasi.
Compensazione impropria
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In primis, si procede alla verifica della possibilità di effettuare una compensazione c.d. impropria laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione.
Per medesima prestazione a sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo: a titolo esemplificativo, con riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica annualità; con riferimento alla NASpI, il trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro.
In tali casi si dà luogo a elisione delle reciproche partite di debito-credito tra l'Inps e l'assicurato/debitore e il recupero dell'indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta. Laddove sia effettuata una tale operazione deve essere fornita opportuna informativa all'interessato.
Nota di debito
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All'interessato andrà poi inviata una nota di debito che, oltre alla specifica indicazione della motivazione a base dell'indebito e delle ulteriori informazioni previste dalla citata norma, contiene la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso. A tale somma si aggiungono gli interessi legali nei soli casi di dolo, ossia nelle ipotesi di c.d. indebito di condotta.
La nota contiene l'indicazione secondo cui, in caso di inottemperanza, l'Inps è tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell'Agente della riscossione competente (emissione dell'avviso di addebito).
Recupero dell'indebito
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Trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell'indebito secondo le modalità e l'ordine di priorità indicati nell'art. 3 della citata determinazione n. 123/2017, ovvero: trattenuta su prestazioni in corso di pagamento o pagamento mediante rimessa in denaro.
Trattenuta su prestazioni in pagamento
In difetto dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria o laddove, dopo l'operazione di compensazione residui una parte di indebito da recuperare, dovrà procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che dovrà essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.
Rimessa in denaro
Quanto al recupero mediante rimessa in denaro, si ricorda che la rateizzazione è consentita su domanda dell'interessato solo per debiti superiori a € 100. In particolare, si può dar luogo a rateizzazione nel rispetto di alcuni criteri.
Le ate mensili correnti non potranno essere di importo inferiore ad € 60, fatta salva la rata finale, mentre la durata del piano non potrà essere superiore:
- a 24 mensilità per gli indebiti c.d. di condotta, ovvero quelli la cui genesi è connessa a un elemento intenzionale ovvero a un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita;
- a 36 mesi per gli indebiti c.d. civili, ossia quelli in cui la causa sottostante l'indebita erogazione risiede in fattori diversi dall'applicazione della specifica disciplina di settore;
- a 72 mensilità per gli indebiti c.d. propri, ossia quelli per i quali la causa dell'indebito è da ricondurre ad una motivazione oggettiva insita nelle modalità stesse di calcolo ed erogazione della prestazione.
Nei primi due casi la rateizzazione potrà essere accordata solo per comprovate situazioni socio-economiche dell'interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all'articolo 1282 c.c., fino all'effettivo soddisfo.
Scarica pdf INPS, messaggio n. n. 734/2020