Devono essere condivisi, infatti, i rilievi con cui l'appellante, da una parte, deduce che l'Amministrazione scolastica avrebbe errato nel non valutare il servizio da lui prestato presso l'Azienda Foreste demaniali, poi E.F.S., ai fini dell'attribuzione dei titoli di servizio, sul presupposto della non equiparabilità del lavoro svolto alle dipendenze di un ente strumentale della Regione Sardegna a quello svolto direttamente presso la stessa Regione e, dall'altra, che la sentenza appellata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla qualificazione giuridica da attribuire all'Ente Foreste della Sardegna, ai fini della valutazione dei titoli di servizio ex Allegato A74 lett. B nn.3, 4 e 5, come sostenuto appunto, nell'originario gravame, volto a contestare, in particolare, il provvedimento dirigenziale n. 8439 in data 22.7.2005, proprio perché in esso il servizio in questione era stato ritenuto non prestato ?alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Regionale?. Ed invero, deve osservare al riguardo il Collegio che, nel motivare il provvedimento dinanzi citato, l'Amministrazione scolastica è certamente incorsa in errore nel non valutare il sopra menzionato servizio dell'interessato ai fini dell'attribuzione dei relativi titoli di servizio, sulla considerazione che il lavoro prestato presso un ente strumentale della Regione Sardegna non possa ritenersi equiparabile a quello svolto presso la Regione stessa.
E ciò in quanto tale mancato computo non sembra in linea con quanto previsto dalla L.R. n.31/1998, che disciplina (all'art.1) il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione sarda e i rapporti di lavoro del personale dipendente, nonché il sistema organizzativo degli uffici degli enti pubblici regionali non aventi natura economica e stabilisce, inoltre, (all'art.2, comma 3), che il rapporto dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti regionali è disciplinato dalla medesima normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato.
D'altra parte - poichè la L.R. n.24/1999, istitutiva dell'E.F.S., nell'inserirlo tra gli enti pubblici regionali c.d. strumentali, dispone che nei confronti di detto ente (dotato di personalità giuridica di diritto pubblico), tra l'altro, si applicano le leggi concernenti gli enti regionali non aventi natura economica e i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente, redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella citata L.R. n.31/1998 - appare chiaro che nella specie, come rilevato da parte appellante, non sussiste in effetti una differenza sostanziale tra il personale dell'Amministrazione regionale e quello degli enti strumentali, anche perché i c.d. enti strumentali sono pur sempre classificabili come enti dipendenti per i quali è richiesta all'atto della costituzione da parte della Regione la determinazione dell'esatto ordinamento, con la conseguenza che la natura del rapporto di lavoro del relativo personale non può che essere quella inerente allo status di pubblico dipendente alle dirette dipendenze di un'Amministrazione regionale. LaPrevidenza.it,
Consiglio di Stato, Decisione 30.10.2006 n° 6452

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