di Lucia Izzo - Il Decreto Legge "Cura Italia", n. 18/2020, in vigore dal 17 marzo 2020 ha introdotto diversi misure a livello "economico" per fronteggiare l'emergenza legata dal virus COVID-19.Tra queste emergono anche alcune fattispecie che incido direttamente sul Codice della Strada e in particolare sul pagamento delle multe e sulla notifica dei verbali, oltre che con i ricorsi contro le sanzioni.
- Multe in misura ridotta: esteso il termine per il pagamento
- Notifica multe e atti giudiziari
- Sospensione termini e rinvio udienze
Multe in misura ridotta: esteso il termine per il pagamento
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L'art. 108 del Decreto Legge prevede che, sul tutto il territorio nazionale sia incrementato il termine previsto dall'art. 202 del Codice della Strada per il pagamento in misura ridotta delle multe, ovvero delle violazioni per le quali il Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
Dall'entrata in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2020) e fino al 30 maggio del 2020 la somma dovuta sarà ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (anziché 5 giorni). Qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive, tale misura potrò essere ulteriormente estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Notifica multe e atti giudiziari
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Sempre il medesimo art. 108 reca "Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale" di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 per tutelare i lavoratori del servizio postale e i destinatari degli invii postali.
Le novità riguardano lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e dei verbali contenenti le violazioni al Codice della Strada (cfr. art. 201 C.d.S.).
Dall'entrata in vigore del decreto legge e fino al 30 giugno 2020, gli operatori postali procederanno alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
La firma sarà apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Sospensione termini e rinvio udienze
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Si rammenta, inoltre, che l'art. 83 del D.L. prevede che, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 saranno rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Inoltre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Nel blocco delle udienze, dunque, devono ritenersi rientrare anche quelle relative ai giudizi di opposizione ai verbali di accertamento di violazione del codice della strada (cfr. art. 204-bis CdS) e quelle di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (cfr. art. 205 C.d.S.).
Tra l'altro (e salvo alcune eccezioni), si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Risultano "congelati", dunque, anche i termini per i ricorsi contro le multe.