In tema di azione del diritto di rivalsa ai sensi del c.c. la Cassazione, sezione III civile ha stabilito che l'azione di cui sopra deve estendersi non soltanto al danno patrimoniale. Nella fattispecie, secondo ricorrente, la materia del contendere veniva circoscritta al pagamento della inabilità temporanea erogata dall'Inps (escludendo dall'indennizzo le diverse voci risarcitorie) conseguente ad un sinistro stradale. Il collegio giudicante, disattendendo la tesi attorea del ricorrente ha invece stabilito che, in fase transattiva l'assicurazione L.A. ha manlevato l'assicurato da qualsiasi richiesta di futura rivalsa restando il solo soggetto esposto a tale azione. (Giovanni Dami) LaPrevidenza.it,
Cassazione Civile - Sez. III^ - Sentenza 14.6.2006, n° 13753 - Giovanni Dami
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