di Annamaria Villafrate - Il messaggio Inps n. 1374/2020 (sotto allegato) fornisce importanti indicazioni operative per le gestione delle domande di rateizzo relative ai contributi, in seguito alla sospensione degli adempimenti e dei pagamenti disposti a causa dell'emergenza Covid 19. Nel messaggio l'Inps comunica inoltre che i Durc scadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
- Pagamento contributi sospesi a causa del Covid-19
- Validità dei Durc estesa fino al 15 giugno 2020
- Cosa succede se il sistema evidenzia delle irregolarità nei Durc?
Pagamento contributi sospesi a causa del Covid-19
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Il decreto legge n. 9/2020 ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica. La circolare n. 37/2020 Inps (sotto allegata) e i relativi allegati n. 1 e 2 (sotto allegati) ha fornito indicazioni dettagliate relativamente a queste sospensioni e ha individuato in dettaglio i soggetti interessati ai sensi degli artt. 5 e 8 del decreto legge n. 9/2020. Sospensione che è stata estesa anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
Il successivo decreto legge n. 18/2020, all'art. 37 comma 1 ha disposto la sospensione degli adempimenti contributivi anche per i datori di lavoro domestici in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. Anche in questo caso sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza ricade nell'arco temporale indicato. I pagamenti per loro iniziano a decorrere dal 10 giugno 2020.
L'art. 61 comma 2 di detto decreto ha inoltre ampliato il novero dei soggetti destinatari, confermando il periodo di sospensione di adempimenti e versamenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e disponendone uno più ampio solo per certi soggetti.
Sospesi versamenti e adempimenti dall'8 al 31 marzo anche per coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato con compensi o ricavi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020, vigente dal 17 marzo 2020.
Quanto precisato nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni valgono anche per le sospensioni dei pagamenti previsti dal successivo decreto legge n. 18/2020, tenendo conto dei diversi periodi considerati, compreso quanto indicato nella circolare, ovvero che entro la data prevista per riprendere gli adempimenti, i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione.
Gli operatori delle strutture Inps sono tenuti a verificare, prima di disporre la revoca del piano di ammortamento, che il mancato pagamento delle due rate che determinano appunto la revoca dei rateizzo, non rientrino tra quelle coperte dal periodo di sospensione dei pagamenti.
Aziende con dipendenti iscritti nella Gestione Dipendenti Pubblici
Per quanto riguarda le aziende che impiegano lavoratori iscritti nella Gestione Dipendenti Pubblici, che hanno disposto un piano di dilazione che ricade nel periodo di sospensione, si procede alla rimozione dei ratei presenti sull'Estratto Conto Amministrazione (ECA) per tutte le mensilità sospese, che andranno a creare una rata da versare in un'unica soluzione, una volta ripreso il periodo dei versamenti.
Validità dei Durc estesa fino al 15 giugno 2020
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L'Inps comunica inoltre che, come disposto dall'art. 103 comma 2 del decreto legge n. 18/2020 "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano validità fino al 15 giugno 2020.
Il Durc quindi, che attesta la regolarità contributiva e che riporta una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, è valido fino al 15 giugno 2020.
L'Inps però distingue due ipotesi:
- i soggetti per i quali è stato prodotto il Durc online con data di validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 o coloro che, avendolo richiesto, hanno ricevuto risposta sull'esito della formazione del documento, possono considerarlo valido fino al 15 giugno in tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso;
- se invece il documento non è nella disponibilità del soggetto richiedente anche se questo ha conoscenza dell'esito positivo o si tratta di stazioni appaltanti /amministrazioni procedenti o altri soggetti, allora è necessario utilizzare la funzione "Richiesta regolarità". In questo modo il soggetto, grazie alla memorizzazione dei suoi dati, permette a Inps e a Inail di avere le comunicazioni necessarie.
Se il Durc online non è disponibile sul sistema, al momento della richiesta si possono verificare i seguenti due casi:
- il Durc online è disponibile sul portale perché ancora in corso di validità (120 giorni dalla richiesta). In questo caso il soggetto interessato può acquisirlo immediatamente;
- il Durc online, che conserva la sua validità fino al 15 giungo 2020 perché in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, non è disponibile sul sistema al momento della richiesta.
In quest'ultimo caso si possono verificare queste ipotesi:
- il sistema informa il richiedente che il Durc è regolare;
- il sistema evidenza la presenza di irregolarità che non richiedono alcuna istruttoria, perché dettate da un mero disallineamento tra archivi. In questo caso il sistema notifica al richiedente la formazione dell'esito.
Cosa succede se il sistema evidenzia delle irregolarità nei Durc?
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Nel caso in cui nel sistema è presente un Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, con delle irregolarità, l'operatore deve considerare chiusa l'istruttoria e notificare al soggetto via Pec il documento, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020.
Solo dopo il rilascio delle modifiche procedurali è possibile rendere disponibili online i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Nel caso in cui le irregolarità del Durc richiedano un'istruttoria, questa deve essere effettuata con modalità particolari, per evitare disparità di trattamento. Per cui se manca un Durc online con scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità che pervengono nel periodo emergenziale fino al 15 aprile 2020 devono considerarsi come effettuate prima del 31 gennaio 2020 "valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio."
Leggi anche:
Scarica pdf Inps messaggio n. 1374-2020Scarica pdf Circolare numero 37-2020
Scarica pdf Circolare n. 37-2020 Allegato 2