Un'ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con il MIT, detta stringenti misure organizzative per chi fa ingresso in Italia

di Lucia Izzo - Sono in vigore dal 28 marzo (e fino all'entrata in vigore di un nuovo D.P.C.M) le nuove, stringenti, disposizioni rivolte a chiunque intenda fare ingresso in Italia. Si tratta di misure adottate da un'ordinanza (qui sotto allegata) firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Lo scopo è quello di contrastare l'ulteriore diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha pesantemente segnato in questi mesi il nostro paese. Ulteriori precisazioni riguardanti gli obblighi di spostamento sono anche forniti dalle FAQ presenti sul sito del Ministero degli Affari Esteri, di cui si riportano di seguito alcuni estratti.

Entrata in Italia

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Chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, sarà tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, che specifichi in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi del viaggio (salute, lavoro, necessità assoluta);
  • l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, nonché il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla;
  • un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario

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Le persone che fanno ingresso in Italia con qualunque mezzo (compresi quelli propri o privati), anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. Anche in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sarà obbligatorio segnalarlo con tempestività all'Autorità sanitaria.

Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.

Chi entra in Italia per lavoro può ancora utilizzare la possibilità di rimandare l'inizio della quarantena di 72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario. Ancora, sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l'insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere a un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato. L'Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

Obblighi di vettori e armatori

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Anche vettori e armatori sono responsabilizzati. Dovranno acquisire e verificare l'autocertificazione prima dell'imbarco e provvedere alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri, vietando l'imbarco in caso di stato febbrile (temperatura uguale o maggiore di 37,5 gradi), nonché nei casi in cui la documentazione sia incompleta.


Dovranno, inoltre, adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provvederà, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Navi passeggeri di bandiera estera

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L'ordinanza ministeriale, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.

Rientro dall'estero di cittadini italiani o stranieri residenti in Italia

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Le FAQ sul sito del Ministero degli Esteri chiariscono che i cittadini italiani all'estero o stranieri residenti in Italia potranno effettuare rientro se si tratta di urgenza assoluta.

È quindi, per esempio, consentito il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all'estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). È ugualmente consentito il rientro in Italia dei cittadini italiani costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto).

Una volta entrati nel territorio nazionale, gli interessati dovranno raggiungere la propria casa nel minore tempo possibile. Le circostanze di assoluta urgenza, lavoro o salute devono essere autocertificate. È necessario preparare l'autocertificazione prima della partenza, indicando in modo specifico i motivi del rientro, il luogo dove si trascorrerà il successivo periodo di isolamento di 14 giorni e il recapito telefonico, anche mobile, durante l'isolamento. Per l'autocertificazione si può usare il modulo pubblicato nel sito del Ministero dell'interno.

L'ingresso in Italia andrà comunicato al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e seguirà il periodo sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni. La sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia.

È consentito farsi venire a prendere?

È possibile chiedere a una persona di farsi venire a prendere in macchina all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo. Tuttavia, ciò è consentito a una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione.

Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza", che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell'interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorità sanitaria.

Cittadini stranieri in Italia e rientro nel proprio paese

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Il rientro dei cittadini stranieri, attualmente in Italia, nel proprio paese è consentito, se il rientro è un'urgenza assoluta, alle medesime condizioni alle quali è sottoposto il rientro dei cittadini italiani dall'estero. La temporanea sospensione dell'attività lavorativa o la sua continuazione in modalità di "lavoro agile" non consentono invece spostamenti. Il Ministero degli Estesi raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. Si consiglia inoltre di prendere contatto con l'ambasciata del proprio Paese in Italia.

Scarica pdf Mit e Ministero Salute ordinanza n. 3986/2020 in Italia

Foto: 123rf.com
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