di Annamaria Villafrate - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa che stato pubblicato il decreto sottoscritto dalla Ministra Catalfo e dal Ministro dell'Economia e Finanze Gualtieri (sotto allegato), che estende il bonus da 600 euro anche ai professionisti iscritti agli ordini con redditi non superiori ai 50.000 euro riferibili al 2018. La domanda per ricevere l'aiuto, che verrà assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, deve essere inoltrata alle rispettive casse di previdenza, allegando determinati documenti. Intanto, le altre categorie di lavoratori, che devono rivolgere le domande per l'aiuto all'Inps, stanno facendo andare in tilt il sistema, già gravato dalla richieste di altre forme di aiuto che sono state messe in atto dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid19.
- Bonus da 600 euro anche per i professionisti iscritti a ordini e Albi
- Come presentare la domanda per il bonus
- Bonus all'Inps dal primo aprile per partite Iva e autonomi
Bonus da 600 euro anche per i professionisti iscritti a ordini e Albi
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Pubblicato il decreto interministeriale che, alla luce del Cura Italia n. 18/2020 (il cui art. 44 ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, per garantire ai soggetti costretti a cessare, ridurre e sospendere l'attività lavorativa), estende agli autonomi e ai liberi professionisti (iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria), il bonus da 600 euro.
A chi spetta il bonus
L'art. 1 del decreto destina 200 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere il reddito degli autonomi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria contemplati dal dlgs n. 509/1994 (avvocati, commercialisti, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) e dal dlgs n. 103/1996. Il bonus di 600 euro per il mese di marzo 2020 è riconosciuto ai seguenti soggetti:
- lavoratori che hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione, non superiore a 35.000 euro, la cui attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi previsti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori che hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e hanno dovuto cessare, ridurre o sospendere la loro attività autonoma o libero-professionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per poter chiedere l'indennità è necessario essere in regola con il pagamento degli obblighi contributivi 2019.
L'indennità non concorre a formare il reddito imponibile e non è cumulabile con le forme di aiuto previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 e 38 e 96 del Decreto Cura Italia e con il reddito di cittadinanza.
L'art. 2 chiarisce che per cessazione deve intendersi la chiusura della Partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020, mentre per sospensione o riduzione si intende la diminuzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.
Come presentare la domanda per il bonus
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Gli autonomi e i liberi professionisti iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono presentare la domanda per il bonus a partire dal primo aprile 2020 alle rispettive casse, secondo lo schema predisposto da ciascuna.
Al momento della domanda è necessario presentare un'autocertificazione in cui il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere un lavoratore autonomo o un professionista non titolare di pensione;
- di non percepire il reddito di cittadinanza o le indennità previste dal Decreto Cura Italia n. 18/2020;
- di non aver presentato ad altra forma di previdenza obbligatoria la stessa istanza;
- di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore a quelli indicati (35.000 o compreso tra i 35.000 e i 50.000);
- di aver chiuso la Partita Iva tra il 23 febbraio e il 30 marzo 2020 o di aver subito, nel primo trimestre 2020 una riduzione minima del 33% del fatturato rispetto a quello riferibile allo stesso periodo nel 2019.
All'istanza è necessario allegare copia della carta d'identità in corso di validità, del codice fiscale e le coordinate bancarie o postali su cui si desidera ricevere l'accredito.
Criteri di assegnazione del bonus
Non sono ammesse le domande prive dei requisiti indicati o inviate dopo il 30 aprile 2020. Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo la verifica dei requisiti richiesti, erogano la misura in base all'ordine cronologico con cui giungono le domande. In seguito provvedono a inoltrare all'Inps e all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti a cui è stata corrisposta l'indennità.
Bonus all'Inps dal primo aprile per partite Iva e autonomi
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Ricordiamo che dal primo aprile, in base agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020, possono chiedere il bonus di 600 euro all'Inps anche le seguenti categorie di lavoratori:
- gli iscritti alla Gestione separata;
- co.co.co con rapporto attivo al 23 febbraio 2020;
- gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, commercianti);
- i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell'INPS;
- gli agenti di commercio iscritti anche all'Enasarco;
- i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 o che lo hanno cessato dal primo gennaio al 17 marzo;
- gli operai agricoli con contratto a tempo determinato e le categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali che possano dimostrare di aver lavorato nell'anno 2019 almeno 50 giorni in qualità di dipendenti del settore agricolo;
- i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019 e che non risultano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Leggi anche Bonus 600 euro anche ad avvocati e ordinisti: firmato decreto
Scarica pdf Decreto legge Ministero Lavoro 28 marzo 2020• Foto: 123rf.com