di Gabriella Lax - Coronavirus, la sospensione dei protesti vale per tutta Italia. Uno studio del consiglio nazionale ha fatto chiarezza sui dubbi interpretativi in relazione all'estensione ai termini di scadenza.
- Sospensione dei protesti, all'inizio solo per la ex zona rossa
- Coronavirus, estensione della sospensione dei protesti
- Sospensione dei protesti per tutte le zone colpite dall'emergenza
Sospensione dei protesti, all'inizio solo per la ex zona rossa
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Varrà per tutto il territorio nazionale e non solo per la ex "zona rossa" la sospensione dei protesti. Lo spiega Italia Oggi riprendendo uno studio del Consiglio nazionale del notariato che fa luce sui dubbi interpretativi con riferimento all'estensione dei termini di scadenza dei protesti (art.10 co. 5 del dl. n.9/2020). È stato il decreto 9/2020 a decretare la sospensione dei termini di scadenza (tra il 22 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020) relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. La sospensione riguarda testualmente i soggetti residenti nei comuni della zona rossa nei quali erano state adottate misure d'emergenza contro il covid19.
Coronavirus, estensione della sospensione dei protesti
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Obiettivo del decreto è quello di estendere la sospensione dei termini anche a tutte le zone che progressivamente applicano le misure emergenziali, prevedendo, la possibilità di una rimodulazione delle aree territoriali di riferimento per l'applicazione delle misure, in caso di «aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1», «ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento» (art. 10 c. 18).
Sospensione dei protesti per tutte le zone colpite dall'emergenza
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Per la proprietà transitiva, estendendosi l'emergenza a tutte le are del territorio nazionale, riguarda adesso tutto il Paese anche la sospensione dei termini di scadenza dei protesti, in quanto si è verificato l'«individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento», prevista dal co. 18 dell'art. 10 del dl. 9/2020.
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