In sede di separazione dei coniugi, la casa coniugale della quale il marito è nudo proprietario con usufrutto a favore dei genitori di lui i quali l'avevano concessa in comodato al nucleo familiare, non può essere assegnata alla madre affidataria, se l'immobile non costituisce più la casa familiare per precedente abbandono da parte della moglie e delle figlie.
L'utilizzazione della casa da parte del marito può esser valutata come fattore economico compensativo nella corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Vedi anche: Usufrutto: nozione e caratteri distintivi
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L'utilizzazione della casa da parte del marito può esser valutata come fattore economico compensativo nella corresponsione dell'assegno di mantenimento.
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