Durante il semestre in corso non è necessario raggiungere il numero minimo di udienze. E per i neolaureati bastano 16 mesi di pratica forense

di Valeria Zeppilli - Il Decreto Scuola approvato dal Consiglio dei Ministri (vedi bozza allegata) porta con sé delle importanti novità anche per il mondo dell'avvocatura, o meglio della pratica forense: dal suo svolgimento alla sua durata, per gli aspiranti avvocati sono in arrivo delle buone notizie, che li potranno compensare dei sacrifici che la costruzione della loro carriera sta subendo in questi giorni di emergenza da coronavirus.

Praticanti avvocati: le udienze non servono

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La prima novità riguarda le modalità di svolgimento della pratica.

L'articolo 8, comma 4, del d.m. n. 70/2016, tra i vari requisiti necessari perché il tirocinio possa reputarsi validamente compiuto, prevede che il praticante avvocato debba assistere ad almeno venti udienze per ciascuno dei tre semestri di durata.

Orbene: tenendo conto del periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica causata dal coronavirus, il Decreto Scuola ha stabilito che il semestre all'interno del quale ricade tale periodo di sospensione deve considerarsi svolto positivamente anche se il praticante non abbia assistito al predetto numero minimo di udienze.

Niente attività formative

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Inoltre, il decreto ha chiarito che durante il periodo di sospensione non dovranno svolgersi fisicamente neanche le attività formative dei tirocini all'interno degli uffici giudiziari.

Sarà compito del Ministro della giustizia predisporre gli strumenti necessari per la loro prosecuzione a distanza.

Pratica ridotta a sedici mesi

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Infine, un ultimo rilevante provvedimento interessa i neolaureati in giurisprudenza che hanno conseguito il titolo nel corso dell'ultima sessione delle prove di laurea relative all'anno accademico 2018/2019 (che il Cura Italia ha prorogato al 15 giugno 2020).

Il Decreto Scuola ha previsto, infatti, che per loro la durata della pratica non sarà, come di norma avviene, pari a 18 mesi, ma risulterà ridotta: per poter essere ammessi all'esame di abilitazione allo svolgimento della professione forense saranno sufficienti 16 mesi di pratica.

Le altre misure del Decreto Scuola

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In ogni caso, le modalità di accesso all'avvocatura (e alle altre professioni regolamentate) non sono il solo oggetto del Decreto Scuola, che si è interessato della formazione dei nostri giovanissimi in lungo e in largo.

Le previsioni più interessanti riguardano di certo la maturità: se entro il 18 maggio si tornerà a scuola, l'esame sarà caratterizzato da una prova nazionale di italiano e una seconda, semplificata, predisposta dalla commissione interna a seconda delle materie caratteristiche dell'istituto; se, invece, non si tornerà sui banchi, l'esame consisterà in un'unica e articolata prova orale da svolgersi online.

L'eventuale mancata riapertura delle scuole comporterà anche l'abolizione, per quest'anno, dell'esame di terza media.


Per saperne di più leggi Coronavirus, approvato il Decreto Scuola

Scarica pdf bozza Decreto Scuola
Valeria Zeppilli

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