di Lucia Izzo - Con il maxiemendamento approvato dal Senato al Decreto Cura Italia in sede di conversione sono state introdotte sostanziali modifiche al testo originario del decreto legge n. 18/2020, di cui molte volte a incentivare le operazioni a distanza per scongiurare il rischio di diffusione del virus COVID-19. Per divenire definitive, tali novità dovranno essere vagliate anche dalla Camera dei Deputati.
- Garanzia assicurativa: proroga di 15 giorni per i contratti scaduti
- Sospensione contratti RC auto
- Pignoramenti prima casa sospesi
Garanzia assicurativa: proroga di 15 giorni per i contratti scaduti
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Come noto, l'art. 125 del D.L. Cura Italia ha recato diverse disposizioni di proroga per quanto riguarda il settore assicurativo. Il comma 2 ha disposto la proroga di ulteriori 15 giorni del termine entro il quale l'assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza.
Innovando tale secondo comma, il maxiemendamento al Senato ha precisato che tale proroga operi per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.
Sospensione contratti RC auto
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All'art. 125 del D.L. Cura Italia, inoltre, il Senato ha aggiunto ex novo anche il comma 2-bis a norma del quale su richiesta dell'assicurato potranno essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
La sospensione, precisa il testo, opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Come conseguenza della sospensione, nei confronti del richiedente le società assicuratrici non potranno applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato.
Qualora tale novità divenga operativa, la durata dei contratti verrà prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. Ma c'è un risvolto della medaglia: durante il periodo di sospensione, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non potrà in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2054 cc contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.
Pignoramenti prima casa sospesi
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Il maxiemendamento approvato al Senato ha anche aggiunto un nuovo art. 54-ter al D.L. Cura Italia che si occupa della sospensione delle procedure esecutive "prima casa" su tutto il territorio nazionale al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica.
In dettaglio, se la modifica sarà confermata alla Camera, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge saranno sospese tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
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