di Gabriella Lax - Dall'Inps arrivano i chiarimenti sul congedo Covid, così come previsti all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e contenuti nel messaggio 1621 del 15 aprile 2020 (in allegato).
- Inps, le peculiarità del congedo covid-19
- Congedo covid-19, incompatibilità
- Congedo covid-19, compatibilità
Inps, le peculiarità del congedo covid-19
[Torna su]
Il messaggio serve a dare dei chiarimenti circa la compatibilità e incompatibilità del congedo covid che, ricordiamo, serve per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio). Perché si possa usufruire del congedo Covid è necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in materia.
Congedo covid-19, incompatibilità
[Torna su]
L'Inps evidenzia che i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo e per un periodo massimo di 15 giorni.
In particolare, per quanto riguarda le incompatibilità, il messaggio evidenzia che non si potrà utilizzare il congedo covid-19 negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.
L'altra incompatibilità sussiste con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, presentata dal genitore stesso o dall'altro genitore appartenente al nucleo familiare. Inoltre il congedo covid-19 risulta incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo covid-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
L'incompatibilità sussiste anche con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri. Inoltre è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
Congedo covid-19, compatibilità
[Torna su]
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo covid-19 o del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.
Di fronte ad un congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore non può fruire del congedo covid-19 per lo stesso figlio. In caso di più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore può fruire del congedo covid-19 solo se chi fruisce l'indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l'indennità di maternità/paternità.
Inoltre la fruizione del congedo covid-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell'altro genitore, in quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.
La fruizione del congedo covid-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.
L'aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne discende la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Infine considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo covid-19 da parte dell'altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore.
Scarica pdf Inps messaggio n. 1621/2020