La risoluzione dell'Agenzia delle entrate: modalità di invio, requisiti e tutto quello che c'è da sapere sui pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia

di Gabriella Lax - Per i nuovi pensionati esteri è pronto il codice tributo. Istituito per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia, il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef entro il prossimo 30 giugno 2020, salvo proroghe.

Pensionati esteri, il codice tributo

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È stata l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 19/E del 2020 (in allegato), ad istituire il codice tributo 1899 per il versamento (tramite modello F24) dell'imposta sostitutiva dell'Irpef delle persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, secondo le condizioni richieste dalla normativa. Per ciascun periodo d'imposta di efficacia del regime opzionale, i soggetti che hanno esercitato l'opzione provvedono al pagamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta, entro la data stabilita per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Pensionati esteri, dove va inserito il codice

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Il codice tributo "1899" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR", nella compilazione del modello F24, è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati", indicando nel campo "anno di riferimento" l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA"

Titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in Italia, i requisiti

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Questo tipo di agevolazione, prevista dalla legge di stabilità 2019 prevede come requisiti:

- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento;

- l'ultima residenza fiscale del soggetto deve essere tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

- la nuova residenza in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, oppure in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Scarica pdf risoluzione Ag. Entrate n. 19/2020

Foto: 123rf.com
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