Grazie all'approvazione di un ordine del giorno si prospetta la possibilità di attuare sotto l'emergenza da Covid-19 una grande semplificazione per il futuro di milioni di italiani che vivono in condominio

di Paolo M. Storani - Il periodo dell'emergenza da Covid-19 e della limitazione nello spostamento delle persone porta a cambiamenti epocali anche in ambito condominiale.

Chi conosce la letteratura americana sa bene a cosa corrisponda l'espressione «usable past»: gli autori statunitensi la utilizzano per definire l'esperienza derivata da un periodo travagliato, l'insegnamento del «passato utile» che permette di non ripetere gli errori del passato. E di metterli a frutto.

Più che dall'art. 1136 c.c., che non esplicita se l'intervento dei partecipanti debba avvenire con presenza fisica o anche da remoto, il grande ostacolo per lo svolgimento a distanza delle assemblee era costituito essenzialmente dall'art. 66 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile, il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318; l'art. 66 impone per l'avviso di convocazione dell'assemblea l'indicazione del «luogo» ove si svolge l'adunanza.

I rischi della paralisi per la gestione del condominio sono stati completati dal DPCM dell'8 marzo 2020, attuativo del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; tale DPCM, all'art. 2, 1° co., lett. b), ha bandito eventi di qualsivoglia natura svolti in luoghi sia pubblici, sia privati, assemblee condominiali incluse per relationem («sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato», la cui ultima parte lascia pochi dubbi interpretativi, precludendo anche un'ipotetica assemblea da tenersi in ambiente (sala riunioni, sale congressi, cinema) tanto capiente da realizzare il distanziamento interpersonale imposto dalla normativa emergenziale).

Cambia lo scenario dopo l'approvazione dell'ordine del giorno 9/2463/188

Alla luce dell'approvazione dell'ordine del giorno in questione si prospetta la possibilità ora di procedere, nell'ottica del regolare svolgimento dell'attività di gestione, all'assemblea di condominio in videoconferenza.

Infatti, oggi la Camera dei Deputati, su parere conforme del Governo, ha approvato l'ordine del giorno che avevano allestito gli onorevoli Roberto Cataldi, primo firmatario, Devis Dori, Mario Perantoni ed Eugenio Saitta.

Ciò ovviamente senza precludere la possibilità di svolgere la riunione altrimenti, in modo tradizionale «fisico» e partecipato, ma in questo frangente storico è essenziale garantire il distanziamento sociale, in special modo se si tiene conto che è fortemente compressa, quanto meno sino alla concreta realizzazione della c.d. "Fase 2", la libertà di circolazione. Come ricordavano su queste stesse colonne il 21 aprile 2020 Valerio de Gioia e Giorgia Papiri nel saggio "I reati al tempo del Coronavirus", "solo in casi tassativamente previsti è consentito uscire dalla propria abitazione compilando un modulo rinvenibile sul sito del Ministero dell'Interno, denominato "Autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000".

I Deputati si sono attivati per suscitare d'urgenza un intervento normativo anche perché non risulta affatto sospeso l'obbligo di cui all'art. 1130, n. 10, c.c. che prevede di «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni», vale a dire entro il 30 giugno 2020.

Al limite, vi sarebbero anche gli estremi per invocare la revoca dell'amministratore del condominio.

Pongono in risalto i parlamentari che «tale blocco sta anche pregiudicando significativi interessi economici e di sicurezza afferenti alla necessità di dare corso alla ricostruzione di edifici terremotati e alla ristrutturazione di parti di edifici pericolanti».

Infine, evidenziano i deputati che «il blocco preclude… l'utilizzo di benefici fiscali come il sisma bonus e l'ecobonus».

Di certo si tratta di una good news per i cittadini italiani che in gran parte vivono in condominio.

Come avrebbe detto la nonna "non tutto il male vien per nuocere!"

L'esempio del Presidente del Parlamento Europeo

Ovviando incisivamente al lockdown e superando con agilità di pensiero ogni burocrazia, era stato con grande tempismo David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, a tracciare subito la linea evolutiva.

Infatti, non appena si è realizzato l'erompere del Coronavirus il leader dell'assemblea continentale ha immediatamente avviato le procedure per svolgere le sedute a distanza e da remoto, sfruttando le potenzialità derivanti dalle tecnologie esistenti.

Le sue parole testuali, in chiave di domanda retorica, sono state univoche: «bisogna interrogarsi su cosa sia oggi il concetto di spazio, cos'è la presenza fisica nell'età digitale».

In definitiva, nessun ostacolo d'ordine tecnico giuridico si frappone al ricorso alla moderna tecnica digitale.

Anzi, è d'obbligo scongiurare la c.d. sospensione del diritto, pericolo che si staglia all'orizzonte nello stato di emergenza.

E il nostro ordinamento non contempla nessuno stato di emergenza se non di tipo bellico.

Ben vengano, dunque, tutte le innovazioni che garantiscano l'esplicazione del voto libero e personale, seppur fisicamente distanziato.

In conclusione, anche i periodi neri (fare tesoro di una carestia, ad esempio) come questo da Covid-19 possono lasciare una traccia positiva in chiave di "usable past", il passato utile per l'appunto.

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