In attesa dell'ok definitivo sul decreto Rilancio trapela la possibile sospensione, fino al 31 agosto 2020, di pignoramenti presso terzi di stipendi e indennità relative al rapporto di lavoro o impiego

di Lucia Izzo - Il Governo è al lavoro per approvare il decreto Rilancio, attesissimo da cittadini, lavoratori e imprese. Sono stati promessi stanziamenti per 55 miliardi di euro che serviranno a sostenere il Paese dopo l'emergenza Coronavirus.

In attesa del definitivo via libera, sono trapelate anticipazioni relative a diversi interventi che serviranno a dare una boccata d'aria anche a seguito delle difficoltà sostenute lo scorso mese, non essendo stato approvato in tempo il c.d. "decreto aprile". Tra le novità interessanti c'è il pacchetto riservato alla materia della riscossione.

Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni

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Tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Esecutivo punta a sospendere, fino al 31 agosto 2020, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi risalenti a prima della data di entrata in vigore del D.L. Rilancio.

Si tratta, nel dettaglio, di quei pignoramenti effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del d.lgs. 446/997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Fino al 31 agosto 2020 le somme dovrebbero tornare nella piena disponibilità del debitore: non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Fine sospensione dal 1° settembre 2020

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Cessati gli effetti della sospensione, quindi a decorrere dal 1° settembre 2020, il terzo sarà nuovamente gravato dagli obblighi che la legge impone al terzo pignorato, nonché quelli derivanti da provvedimenti di assegnazione precedentemente emessi: si tratta degli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c. e da quelli di adempimento ai provvedimenti di assegnazione disposti dal giudice dell'esecuzione.

La disposizione non riguarda le altre tipologie di pignoramento presso terzi (es. pignoramento del conto corrente o dell'affitto) che proseguiranno regolarmente qualora siano state attivate prima dello scorso 8 marzo.

Attività Agente della riscossione

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Il D.L. Rilancio dovrebbe inoltre differire, dal 31 maggio al 31 agosto 2020, il termine finale relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si prevede che la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anzichè cinque.

Inoltre, il nuovo decreto consentirà di eseguire il versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" (in scadenza nell'anno in corso) entro il 10 dicembre 2020.

Infine, stante la generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, dovrebbe essere rimossa la preclusione prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a, del D.L. n. 119/2018) con la conseguenza che sarà consentito chiedere nuovamente una dilazione per il pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.


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