di Lucia Izzo - Il D.L. Cura Italia (e il D.L. Rilancio poi), a seguito dell'emergenza legata alla diffusione del COVID-19, ha recato novità per quanto riguarda congedi e indennità per i lavoratori genitori dipendenti del settore pubblico e privato. L'intervento si è reso necessario in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di congedi per emergenza COVID-19 riconosciuti per la cura dei figli. Si rammenta che, in alternativa al menzionato congedo, è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting.
- Congedo lavoratori settore privato
- Fruizione del congedo
- Lavoratori iscritti alla gestione separata e autonomi iscritti all'INPS
- Astensione dal lavoro non retribuita
- Congedo lavoratori settore pubblico
- Come richiedere il congedo straordinario?
- Congedi COVID-1: compatibilità e incompatibilità
Congedo lavoratori settore privato
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Per l'anno 2020, il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020) ha consentito ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato di fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo per il quale è stata riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi del d.lgs. 151/2001). I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo è concesso per i figli di età non superiore a 12 anni oppure, senza limite di età, per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
Condizione fondamentale ai fini della fruizione della misura è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Fruizione del congedo
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Il D.L. Rilancio (n. 34/2020) ha, da un lato, esteso la durata dei permessi che passano da 15 a 30 giorni e precisato che sarà possibile fruirne dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020. Pertanto, in tale periodo, chi ha già usufruito di 15 giorni previsti in precedenza potrà chiederne altri 15, mentre chi ne ha usufruito parzialmente potrà richiedere la differenza dei giorni.
Fino al 31 luglio, invece, chi non ne ha usufruito potrà beneficiare di tutti i 30 giorni.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001 fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti "d'ufficio" nel congedo straordinario COVID-19 con diritto all'indennità e non verranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Le modalità operative per accedere al congedo sono state stabilite dall'INPS.
Lavoratori iscritti alla gestione separata e autonomi iscritti all'INPS
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Il congedo spetta anche, sempre dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Per tale congedo è loro riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Astensione dal lavoro non retribuita
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Il D.L. Rilancio ha previsto, inoltre, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, avranno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il genitore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro e sarà vietato il licenziamento, tuttavia, in caso di astensione non è prevista né la corresponsione di indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa.
Congedo lavoratori settore pubblico
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Anche i genitori lavoratori pubblici, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, avranno diritto a fruire del congedo straordinario e della relativa indennità. Questi non spettano, però in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
Come richiedere il congedo straordinario?
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Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, gli iscritti alla gestione separata e gli autonomi, la domanda per fruire del congedo straordinario potrà essere compilata e inviata all'INPS in modalità telematica.
Per i lavoratori pubblici, invece, l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo saranno a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non dovrà presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS, ma alla propria Amministrazione, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Congedi COVID-1: compatibilità e incompatibilità
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Nel Messaggio n. 1621 del 15 marzo 2020, l'INPS ha fornito precisazioni in ordine alle compatibilità e incompatibilità in caso di fruizione del congedo COVID-19.
Tale congedo è, in primis, incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, nonché con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e Dis-coll: DIS-COLL.
La fruizione del congedo è invece compatibile in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, congedo di maternità/paternità (qualora vi siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità), contemporanea fruizione di ferie e aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare, lavoro agile, part time e chiusura delle attività commerciali a causa del COVID-19.
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