Il Garante Privacy dice si al processo amministrativo telematico, attenzione però alla formazione del personale e all'accesso delle copie "uso studio"

di Annamaria Villafrate - Il Garante Privacy nel parere n. 88/2020 (sotto allegato) da l'ok al processo telematico della giustizia amministrativa e legittima l'utilizzo di Microsoft Teams nel periodo di emergenza Covid19, in futuro però è necessario che la P.A disponga di una piattaforma propria. Più attenzione anche alla formazione del personale, al momento in cui si fornisce l'informativa privacy agli interessati e all'accesso delle copie "uso studio".

Consiglio di Stato: parere sul processo amministrativo telematico

[Torna su]

Il Consiglio di Stato si rivolge al Garante Privacy per chiedergli un parere sullo schema di decreto contenente le regole per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

L'art. 4 comma 2 del dl n. 28/2020 prevede che il processo amministrativo telematico diventi la modalità ordinaria per la trattazione orale delle cause dal 30 maggio al 31 luglio 2020, come alternativa al contraddittorio cartolare, in qualsiasi udienza, sia essa pubblica o camerale.

La norma prevede che il collegamento da remoto debba avvenire in modalità idonea a garantire il contraddittorio e la partecipazione dei difensori, assicurando nel contempo la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei suoi apparati.

Se la discussione è disposta da remoto la segreteria deve comunicare l'ora e le modalità di collegamento. A verbale si deve dare atto delle modalità di accertamento dell'identità dei partecipanti e la libera volontà delle parti "anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali." Il luogo da cui magistrati, avvocati, parti e personale si collegano è considerata udienza a tutti gli effetti di legge.

La celebrazione da remoto del processo amministrativo, secondo il Consiglio di Stato, esige una disciplina tecnica che al momento è assente. Lo schema di decreto su cui si chiede il parere del Garante provvede a colmare questo vuoto.

Garante: nell'emergenza legittimo l'utilizzo di Microsoft Teams

[Torna su]

L'Autorità rileva come durante il periodo emergenziale Covid19, il ricorso al sistema Microsoft Teams deve considerarsi una scelta giustificata, stante il rispetto del divieto di registrazione dell'udienza. In questo caso infatti, come segnalato dal Consiglio di Stato, in assenza di registrazione e di scambio di messaggi nella chat interna il provider non acquisisce alcun dato personale e su questo aspetto l'Autorità esprime parere favorevole. Conclusa l'emergenza però il Garante raccomanda alla Pubblica Amministrazione di dotarsi di una piattaforma propria per svolgere in sicurezza le udienze online.

Le videoconferenze devono essere limitate alle udienze che prevedono la presenza dei difensori, visto che le camere di consiglio si svolgono in genere in "audioconferenza".

Più attenzione all'informativa privacy e alla tutela dei dati

[Torna su]

Per quanto riguarda invece l'informativa privacy il Garante chiarisce che andrebbe fornita agli interessati nell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza, per permettere alle parti di valutare consapevolmente, in relazione all'aspetto della protezione dei dati, se presentare o meno opposizione.

Suscita qualche perplessità la richiesta del consenso al trattamento dei dati prevista dall'art. 4 del decreto n. 28. Scegliere volontariamente una modalità particolare di celebrazione dell'udienza non si può sovrapporre ai presupposti di liceità del trattamento, rinvenibili nell'art. 10 del Regolamento.

Il Garante suggerisce inoltre d'integrare la dichiarazione secondo cui "All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio" con l'impegno di evitare anche le registrazioni per valorizzare la consapevolezza delle parti in ordine alle sanzioni derivanti da condotte scorrette.

Fondamentale infine la formazione del personale, soprattutto sulle misure tecniche e organizzative previste a protezione dei dati personali.

Accesso al fascicolo informatico e consultazione dei dati

[Torna su]

Gli artt. 17 e 18 dello schema del decreto infine disciplinano gli spetti tecnici del regime di accesso al fascicolo informatico e la consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti.

L'art. 17 in particolare, disponendo l'anonimizzazione dei dati identificativi delle questioni pendenti previste per l'accesso da parte dei soggetti non dotati di specifica legittimazione, è condiviso dal Garante, perché garantisce il bilanciamento tra diritto alla riservatezza delle parti private ed esigenze d'informazione giuridica.

In merito all'accesso alle copie "uso studio" dei provvedimenti giudiziari infine (di cui è inibita l'indicizzazione esterna) lo schema di decreto dovrebbe uniformarsi a quanto sancito dalla Cassazione, che ha "ritenuto di includere nei casi di anonimizzazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali anche quelli inerenti dati sulla salute, in ragione del divieto assoluto di divulgazione (…) esteso anche ai dati genetici e biometrici (…)."

Leggi anche Garante privacy

Scarica pdf Garante Privacy parere 19 maggio 2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: