di Annamaria Villafrate - Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio è stata una delle misure più richieste dagli imprenditori, scontenti di vedersi costretti a chiedere aiuto alle banche. Un aiuto decisamente più concreto, anche se si deve attendere giugno per vedere i soldi sul conto. La misura non soddisfa gli esclusi e coloro che ne contestano l'entità, insufficiente in un periodo di crisi così grave. Per comprendere al meglio la fondatezza di queste critiche, vediamo più in dettaglio come funziona la misura.
- Entro fine giugno contributi a Fondo perduto sul conto
- Protestano i professionisti esclusi
- Destinatari del contributo
- Ammontare del contributo a fondo perduto
- Come e quando fare domanda
- Disciplina antimafia e sanzioni
- Modalità di corresponsione della misura
- Controlli, recuperi e conseguenze penali
Entro fine giugno contributi a Fondo perduto sul conto
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Raffaele Russo, senior advisor del Ministro Gualtieri promette che entro fine giugno i soldi dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 25 del decreto rilancio n. 34/2020 saranno cui conti dei destinatari che hanno presentato la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate. Giusto il tempo per effettuare i controlli di coerenza necessari, per evitare che qualcuno possa frodare lo Stato e creare problemi a chi ha veramente bisogno.
La procedura web per la presentazione delle domande sarà disponibile probabilmente entro la metà di giugno, per consentire a Sogei di predisporre la piattaforma.
Protestano i professionisti esclusi
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Critici sulla misura i commercialisti per due ordini di motivi: per l'incarico all'inoltro delle istanze per conto dei clienti e per l'esclusione dall'aiuto, come per consulenti del lavoro e altri professionisti titolari di partita Iva. In sede di conversione difficilmente verranno stanziati aiuti ai professionisti oltre a quelli già previsti (bonus, credito d'imposta per le sanificazione, l'aiuto per i canoni di locazione). Dai dati ufficiali del Dipartimento delle Finanze emerge infatti che, grazie a ricavi costanti, questa categoria dovrebbe riuscire a far fronte a questo periodo di difficoltà in autonomia.
Fatta questa premessa ricordiamo a chi è destinato il contributo a fondo perduto, quali sono i requisiti per ottenerlo, a quanto ammonta, come presentare la relativa istanza, chi è il soggetto incaricato a corrispondere la misura, cosa succede se il destinatario cessa la sua attività dopo aver ricevuto l'aiuto e quali sono le sanzioni previste per chi percepisce il contributo senza averne diritto.
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Destinatari del contributo
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Il contributo a fondo perduto contemplato dall'art. 25 del decreto rilancio spetta a chi esercita attività di impresa, ai lavoratori autonomi e agli agrari titolari di partita Iva.
In dettaglio il contributo spetta:
- ai titolari di reddito agrario (art. 32 TUIR);
- ai soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR o compensi di cui all'articolo 54, co. 1 TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
Ulteriore requisito per accedere al beneficio è avere un fatturato o corrispettivi riferibili al mese di aprile 2020, inferiore ai 2/3 rispetto a quelli di aprile 2019.
Ha accesso comunque alla misura chi non ha subito la predetta perdita in termini di fatturato e corrispettivi, se ha iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e chi ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di uno dei Comuni, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al momento della data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid19.
I soggetti esclusi dall'aiuto
Al contributo a fondo perduto non possono invece accedere i seguenti soggetti:
- titolari di attività cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- gli enti pubblici di cui all'articolo 74, del TUIR;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
- i contribuenti che hanno diritto all'indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a quella prevista per i lavoranti dello spettacolo;
- i dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai dlgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 (es: avvocati, medici, ingegneri e le professioni che in genere prevedono un'iscrizione ad albo professionale).
Ammontare del contributo a fondo perduto
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L'ammontare del contributo viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e di aprile 2019:
- 20% in caso di ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 15% in caso di ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 fino 1 milione di euro;
- 10% in caso di ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto in ogni caso nella misura minima di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 euro per quelle giuridiche.
Attenzione: la misura non concorre alla formazione del reddito soggetto alle imposte sui redditi e al valore della produzione netta. Esso quindi non rileva ai fini Irpef, Ires e IRAP.
Come e quando fare domanda
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I soggetti che vogliono fare domanda per il contributo possono presentarla solo in via telematica all'Agenzia delle entrate, indicando di essere in possesso dei requisiti richiesti per accedervi. L'istanza può anche essere presentata, per conto del soggetto interessato, da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.
L'istanza deve essere presentata entro 60 dalla data di avvio della procedura telematica di presentazione, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, a cui spetta anche il compito di definire come procedere all'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario.
Disciplina antimafia e sanzioni
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Nell'istanza il soggetto deve dichiarare di non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia. In presenza di cause ostative rilevate dall'Agenzia, se l'importo è già stato corrisposto si procede al suo recupero.
Non solo, chi ha auto-certificato la regolarità antimafia senza che questo corrisponda al vero, è punito con la pena della reclusione da due anni a sei anni e se il contributo è già stato erogato si procede a confisca.
Modalità di corresponsione della misura
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Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate con accredito diretto dell'importo sul c/c bancario o postale intestato al beneficiario.
Controlli, recuperi e conseguenze penali
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Dopo le verifiche, se si rileva che la misura non spetta per assenza dei requisiti o mancato superamento controlli antimafia l'Agenzia irroga le sanzioni previste dal decreto. Procede al recupero delle somme anche quando, dopo aver erogato il contributo, l'impresa o il lavoratore autonomo destinatari cessano l'attività. Chi invece lo ha percepito senza averne diritto viene anche perseguito per il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
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