E' meritoria di particolare attenzione la sentenza 7/2006/QM che integralmente pubblichiamo. La vexata quaestio, oggetto di un copioso contenzioso instaurato innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti verte sul riconoscimento (o meno) della contribuzione figurativa per maternità ai sensi del Decreto Legislativo 151/2001. Nel merito l'INPDAP ha sempre disconosciuto tale diritto (ed i conseguenti benefici economici, se parliamo di pensione) in virtù di una interpretazione restrittiva della norma secondo la quale, a detta del medesimo istituto tale beneficio poteva essere richiesto "solo in costanza di servizio". La Corte, disattendendo le aspettative dell'Istituto ha invece ribadito che il beneficio ut supra può essere concesso anche al personale non più in servizio e testualmente cita... omissis
... "In conclusione alla questione di massima posta va data la risposta nel senso della sussistenza del diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del DLgs 26 marzo 2001, n. 151, in relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternità in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, prescindendo dalla circostanza che il richiedente sia in servizio o meno". (Giovanni Dami) LaPrevidenza.it,
Corte dei Conti, sez. riunite, sentenza 14.7.2006 n° 7/QM - Nota di Giovanni Dami

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