Secondo l'Agenzia delle entrate l'aliquota ridotta al 10% spetta solo all'installazione dei ripartitori di calore

Iva ripartitori di calore

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Per quanto riguarda l'IVA, al servizio di lettura dei ripartitori di calore dei condomini si deve applicare la tassazione ordinaria al 22%. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 163 del 3 giugno 2020 (in allegato).

Casi di aliquota al 10%

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L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'aliquota Iva da applicare al servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomìni. L'aliquota ridotta al 10%, infatti, spetta solo all'istallazione dei ripartitori di calore. In ogni caso, non si può inoltre interpretare la lettura di tali ripartitori come una prestazione accessoria a quella dell'istallazione degli stessi. Nella sua risposta, l'Agenzia delle entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento e fornisce chiarimenti su quali sono le prestazioni che possono usufruire della tassazione agevolata.

Prestazione principale e prestazione accessoria

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In particolare, le richiesta dell'istante, una società che opera nel settore energetico, riguardava in quali casi: può essere applicata la tassazione agevolata del 10% prevista per l'installazione dei ripartitori, integrando la prestazione di lettura dei ripartitori una prestazione accessoria a quella di installazione degli stessi; se alla prestazione di lettura, quando è compresa in un contratto di Servizio Energia di cui al D.Lgs n.115/2008 o svolta contestualmente con separato contratto, è applicabile la medesima aliquota IVA del 10%.

Nello specifico, l'Agenzia nega la possibilità di applicare il regime agevolato poiché la lettura dei ripetitori di calore non può essere considerata come prestazione accessoria dell'istallazione. All'istallazione può essere applicata l'aliquota del 10%, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA. Ancora, la norma di riferimento è l'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ossia il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L'istallazione dei ripartitori di calore può essere assoggettata al regime IVA del 10% quando consiste in un intervento per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In ogni caso la prestazione di lettura dei ripartitori di calore non può essere considerata accessoria rispetto a quella principale della installazione dei ripartitori. L'Agenzia ha chiarito, per rispondere all'istante, quale sia da considerarsi una prestazione accessoria caratterizzata per il fatto che:

- l'operazione deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;

- l'operazione deve essere resa direttamente dal soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;

- l'operazione deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.

Contratto di servizio energia

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Secondo la risposta dell'Agenzia l'unico caso di accessorietà, in questi termini è riferito alla stipula, da parte della società di "un Contratto di Servizio Energia, nei termini disciplinati dal D. Lgs n. 115/2008, che preveda, tra le prestazioni oggetto del contratto, anche la lettura dei ripartitori di calore (posti all'interno dei condomini), al corrispettivo potrà essere applicata l'aliquota IVA del 10 per cento, come disposto dal punto 122), della Tabella A".

Dove il contratto servizio energia: è un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; in sintesi non solo il contratto deve avere determinate caratteristiche, ma anche il fornitore deve possedere specifici requisiti. In tal caso l'IVA applicabile è quella ridotta nella misura del 10%.

Scarica pdf risposta Agenzia Entrate n. 163/2020

Foto: 123rf.com
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