La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 e' determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 2006. Art. 2. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006 e' determinata in misura pari a + 2,0 dal 1° gennaio 2007, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3. Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
Ministero dell'Economia e dlle Finanze, Decreto 20.11.2006
Ministero dell'Economia e dlle Finanze, Decreto 20.11.2006
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