Con informative n. 48 e n. 6, rispettivamente del 28 ottobre 2003 e de15 dicembre 2003, e note operative n. 25 del 29/10/2004, e n. 3 del 9 gennaio c.a., sono state fornite le istruzioni per il pagamento, relativamente agli anni 2003 e 2004, delle provvidenze in favore di grandi invalidi, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.288. Al riguardo, premesso che la norma sopra richiamata prevede in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, si ricorda che il comma 4 della più volte citata legge n. 288/2002 ha - fra l'altro - demandato ad apposito decreto interministeriale il compito di accertare entro il 30 aprile di ciascun anno, il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di detto servizio almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 ed ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. LaPrevidenza.it,
Inpdap, Nota Operativa 14.12.2006 n° 70
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