- Smart working, nuove modalità
- Smart working, procedura semplificata
- Congedo fruibile anche dai dipendenti pubblici
- Sicurezza, condizioni per svolgere conferenze in presenza
- Fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?
- Caso del lavoratore dipendente con disabilità grave
Smart working, nuove modalità
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Dal sito istituzionale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato le Faq aggiornate il 9 luglio 2020 (sotto allegate).
Lo smart working può essere adottato dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso. Tale possibilità permane fino alla fine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Le nuove modalità di lavoro agile, a partire dal 1° agosto 2020, dovranno, invece, rispondere ai dettami degli artt. 18 e ss. della L. n. 81/2017.
Smart working, procedura semplificata
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L'articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 chiarisce che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è stabilito come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza. Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
Congedo fruibile anche dai dipendenti pubblici
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L'art. 25, co. 1, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, dispone che anche i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati entro il 31 luglio 2020. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.
Sicurezza, condizioni per svolgere conferenze in presenza
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Nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio.
Fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?
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Nella comunicazione "massiva" semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?
Devono in relazione ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito.
Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione "massiva semplificata", qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione "massiva" o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell'insorgere della pandemia.
Caso del lavoratore dipendente con disabilità grave
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Un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) può chiedere di lavorare con modalità agile (smart working)? Sì. Fino al termine dello stato di emergenza e, quindi, ad oggi, fino al 31 luglio 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
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