- Bonus affitti 2020: la risoluzione delle Entrate
- Bonus affitti: i codici tributo
- La cessione del credito
- Cessione solo con contratto registrato
- Bonus affitti, la registrazione del contratto
Bonus affitti 2020: la risoluzione delle Entrate
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Dall'Agenzia delle Entrate arrivano i codici tributo per la cessione del credito d'imposta del bonus affitto. Ma non solo.
Vedi la nostra guida Bonus affitti 2020: come funziona
La risoluzione delle entrate n. 39/E del 13 luglio 2020 dà tutte le istruzioni per il cessionario per l'utilizzo in compensazione, grazie al modello F24, del credito d'imposta affitti.
Nello specifico, il credito d'imposta sugli affitti commerciali del 60%, così come il bonus botteghe e negozi, potrà essere utilizzato direttamente dal beneficiario ovvero ceduto a soggetti terzi. Per l'utilizzo diretto del bonus affitti 2020 di marzo, aprile e maggio, sono state le risoluzione n. 13/E e 32/E ad istituire rispettivamente i codici tributo 6914 e 6920, da indicare nel modello F24 ai fini della compensazione.
Bonus affitti: i codici tributo
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Per la fruizione diretta del credito d'imposta erano già stati istituiti i codici tributo, rispettivamente 6914 e 6920, destinati ai primi beneficiari, che invece della cessione preferiscono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta, grazie al modello F24.
Per i beneficiari l'alternativa è cedere anche parzialmente i crediti ad altri soggetti (comprese le banche) fino al 31 dicembre 2021. Così facendo, dopo la cessione, i cessionari possono utilizzare i codici tributo di nuova istituzione: 6930 e 6931.
La cessione del credito
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I cessionari possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta che risultano dalle comunicazioni inviate dai beneficiari cedenti all'Agenzia, accettando tali crediti attraverso apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.
Per quanto riguarda i codici:
6930 - Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020;
6931 - Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020.
Nella compilazione del modello F24, i codici tributo sono indicati nella sezione Erario, dove ci sono le somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, se il cessionario procede al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".
Nel campo "anno di riferimento" va indicato quello in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel proprio Cassetto fiscale, nell'apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.
Cessione solo con contratto registrato
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È possibile la cessione del credito affitti solo in presenza di un contratto registrato. Questo si evince dalla valutazione dei "requisiti tecnici" previsti dal provvedimento 250739/2020 che stabilisce le regole per la cessione del credito d'imposta botteghe e negozi, contenuto nell'articolo 65 del decreto "Cura Italia" e del credito d'imposta per locazioni di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto all'articolo 28 del decreto Rilancio (34/2020).
La ratio della procedura dell'Agenzia delle entrate è collegata ad un corretto monitoraggio del credito. Per i contratti di locazione e di affitto d'azienda (se di durata superiore a 30 giorni) la registrazione è obbligatoria. La mancanza determina, per effetto dell'articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, la nullità del contratto. Questo però non è così scontato per gli altri accordi ammessi dalla normativa al beneficio del credito, in particolare per i contratti di servizi a prestazioni complesse.
Bonus affitti, la registrazione del contratto
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La registrazione del contratto di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore. A tal proposito la Suprema Corte (n. 34156/2019) ha stabilito che non si tratta di un termine perentorio. Viene così ribadito il principio per cui si può sanare il contratto con efficacia ex tunc nel caso in cui si provveda alla registrazione dello stesso, anche se tardivamente rispetto al termine dei 30 giorni. Tanto detto, in relazione ai contratti di servizi a prestazioni complesse, si ritiene del tutto ammissibile la possibilità (che diventa una necessità per poter gestire la cessione del credito d'imposta) di procedere, solo ora, alla registrazione del relativo contratto.
Scarica pdf risoluzione Ag. Entrate 39/E/2020• Foto: 123rf.com