- Ecobonus moto, valore degli incentivi
- Ecobonus, categorie di motoveicoli da acquistare
- Ecobonus moto, le 4 fasi
Ecobonus moto, valore degli incentivi
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È scattato dal 22 luglio scorso l"ecobonus" per l'acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi. Il decreto Rilancio, convertito in legge, permette di accedere alla rottamazione prevista per moto e scooter elettrici. Quindi chi ha un mezzo da rottamare può prenotare il bonus sul sito ecobonus.mise.gov.it,; in caso contrario servirà aspettare qualche giorno prima di poter richiedere il contributo. Se si compra senza usufruire della rottamazione è previsto un contributo del 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro. Il bonus invece può arrivare fino a 4mila euro (40 per cento del prezzo) nel caso in cui a essere rottamata sia una moto di vecchia generazione (da Euro 0 a Euro 3).
Ecobonus, categorie di motoveicoli da acquistare
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Il decreto Rilancio, a proposito delle tipologie di moto e scooter ammessi alle agevolazioni, prevede che possano beneficiare dell'ecobonus i veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici nelle categorie comprese tra L1e e fino a L7e inclusa. Anche questi incentivi (come per le auto elettriche e ibride) sono destinati a chi sceglie di acquistare moto e scooter non inquinanti possono essere cumulabili con quelli previsti dalle amministrazioni locali e con quelli previsti direttamente dai rivenditori e da altri enti.
Ecobonus moto, le 4 fasi
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È prenotabile sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it. del ministero dello Sviluppo economico l'ecobonus per acquistare ciclomotori, moto, tricicli e quadricicli elettrici. La fasi del procedimento partono dalla prenotazione dei contributi. I venditori devono registrarsi preventivamente nell'Area Rivenditori; prenotare i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione; infine, confermare l'operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.
Il contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (seconda fase). Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo (terza fase). Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta (quarta fase).
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