- Superbonus 110%: i decreti attuativi
- I moduli per le asseverazioni
- Asseverazioni: la compilazione dei modelli
Superbonus 110%: i decreti attuativi
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È notizia di alcuni giorni fa la firma, da parte del Ministro Patuanelli, dei due decreti attuativi previsti dal D.L. Rilancio per quanto riguarda il Superbonus 110%. Si tratta del c.d. Decreto Requisiti tecnici e del c.d. Decreto Asseverazioni.
Il primo, che si occupa delle definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, oltre che dei massimali dei costo specifici per singola tipologia di interventi, necessita di concerto con gli altri ministeri coinvolti prima di essere definitivamente approvato.
Per approfondimenti Superbonus 110%: varati i decreti attuativi
Il D.M. Asseverazioni, non necessitando di concerto, dopo la firma del Ministro attende il solo visto di conformità della Corte dei Conti.
Il provvedimento disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell'articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
I moduli per le asseverazioni
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L'asseverazione richiesta per poter beneficiare delle agevolazioni, potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi oppure uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
La redazione dell'asseverazione dovrà avvenire nel rispetto dei moduli tipo forniti in allegato allo stesso decreto (qui sotto allegati ancora in stato di bozza). I modelli hanno la forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con cui il tecnico abilitato dovrà attestare, rispettivamente, l'avanzamento dei lavori (SALO) oppure lo stato finale degli stessi.
I documenti saranno guidati ed editabili in alcuni punti e, come si desume dalle note inserite all'interno degli stessi, la loro compilazione dovrà avvenire online, tramite l'apposito sito https://detrazionifiscali.enea.it/.
Nel caso di uno stato di avanzamento, l'asseverazione potrà essere presentata non più di due volte per ogni intervento, e ad essa dovrà comunque seguire, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione riferita alla conclusione degli stessi. Inoltre, per gli stati di avanzamento successivi al primo, sarà necessario indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.
L'impostazione dei due modelli è pressoché simile, seppur con le necessarie differenziazioni per quanto riguarda il momento della redazione, ovvero lo stato di avanzamento dei lavori da un lato e lavori conclusi dall'altro. Indubbiamente sono molti gli aspetti che richiedono un'idonea competenza tecnica in vista dei dettagli che devono essere forniti su interventi trainanti e trainati e sull'edificio oggetto degli stessi e(inclusa la sua superficie lorda).
Asseverazioni: la compilazione dei modelli
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Nelle note, che forniscono un fondamentale supporto alla redazione, sono richiamati diversi aspetti della disciplina, a partire dal comma 1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 per quanto riguarda gli interventi trainanti e le relative soglie.
Viene chiarito, tra l'altro, che qualora il Comune non risulti nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato, dovrà essere indicato all'interno del modulo il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.
Inoltre, a garanzia dell'asseverazione e a pena di invalidità, il Tecnico Abilitato dovrà allegare copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia del documento di riconoscimento.
Dalle note si ricava anche che le attestazioni di prestazione energetica (APE), ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non potranno essere redatte con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. Quanto ai relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli, ai fini presumibilmente di eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, questi dovranno essere conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni.
In chiusura, è presente una dichiarazione che rileva per la ricezione delle comunicazioni (all'indirizzo PEC che andrà ivi indicato), con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6, del Decreto "Asseverazioni".
Tale norma, ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa, con applicazione delle disposizioni di cui alla legge 689/1981.
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