In caso di provvedimenti di rigetto, per le domande respinte entro il 30 agosto, servirà un ricorso giurisdizionale. Sempre possibile il riesame in autotutela su istanza dell'interessato. I chiarimenti Inps

Indennità di sostegno al reddito Covid 19, esiti delle domande

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Cosa fare in caso di mancato ricevimento dell'indennità di sostegno al reddito COVID-19? Intanto, come chiarisce il messaggio 10 agosto 2020 n. 3088 (in allegato) dell'Inps sono consultabili nella sezione dedicata del sito gli esiti delle domande di indennità COVID-19 previste per diverse categorie di lavoratori per le quali, in caso di esito negativo, è possibile chiedere il riesame.

Bonus Covid 19: i beneficiari

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Le indennità di sostegno al reddito erano state stabilite per le seguenti categorie di lavoratori: stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendite a domicilio; lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con almeno sette giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35mila euro.

Bonus Covid 19, termini di riesame

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In particolare, contro i provvedimenti di rigetto non è ammesso il ricorso amministrativo.

La contestazione può essere svolta solo attraverso un ricorso giurisdizionale. Resta ferma la possibilità per la struttura competente di effettuare in autotutela, su richiesta dell'interessato un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.

A tal proposito il soggetto può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" nella sezione del sito Inps oppure utilizzando la seguente casella di posta istituzionale dedicata: "riesamebonus600.nomesede@inps.it". La documentazione integrativa potrà essere presentata anche alla Struttura territoriale di competenza utilizzando la PEC dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS. È possibile farne richiesta entro il 31 agosto oppure entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'INPS, se successiva al 30 agosto. Una volta trascorso il termine dei 20 giorni, se l'interessato non ha prodotto la documentazione necessaria, la domanda si deve intendere definitivamente respinta.

Scarica pdf messaggio Inps 3088/2020

Foto: 123rf.com
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