Il recente provvedimento di clemenza licenziato nelle Aule Parlamentari ha interessato, fra gli altri, anche persone già condannate per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione (1).
A voler circoscrivere le diverse condotte criminose delineate dal Titolo II del vigente Codice penale, voglio ricordare la "Concussione", notoriamente considerato il più grave reato - plurioffensivo - che possa commettersi in danno della Pubblica Amministrazione e della collettività in genere e punito da quattro a dodici anni di reclusione (2).
Trattasi dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio che, per ottenere un vantaggio indebito di carattere personale, economico e/o di altra natura, induce o costringe il privato cittadino a dare o a promettere denaro o altra utilità. Immaginiamo il funzionario pubblico che, anche per l'espletamento di un dovere del proprio ufficio pretende un vantaggio economico di natura personale (Rilascio di una licenza per l'esercizio di una attività commerciale). Analogamente, un reato pressoché identico, lo si rinviene nell'estorsione (3) commessa dal privato cittadino che, nella generalità dei casi, avvalendosi della forza della intimidazione e del vincolo associativo, quale forma classica di una associazione di stampo mafioso, costringe l'operatore economico a corrispondere una dazione di denaro (comunemente chiamata "pizzo"). Per ambedue le fattispecie possiamo notare qualche importante elemento comune: nel primo caso, il singolo cittadino che, pur di ottenere un suo diritto, si vede costretto ad accettare la illecita richiesta del pubblico ufficiale, mentre nel caso della estorsione, lo stesso cittadino si vede violentare la sua sfera patrimoniale privata. In entrambi i casi, si rinviene la minaccia di conseguenze di gran lunga peggiori per la malcapitata vittima, ove la stessa non intenda sottostare alle rispettive e singole richieste. Rileggendo con attenzione la legge sull'indulto in commento, notiamo che mentre l'estorsione commessa dal privato cittadino, sia pure nell'ambito di un'associazione mafiosa (diversamente, l'autore del reato estorsivo non incuterebbe alcun timore, mancando la forza che si determina grazie al vincolo associativo) è stata esclusa dal beneficio in parola, nel mentre la stessa "estorsione" commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ha avuto una sorte decisamente diversa, ovvero inclusa fra i beneficiari del provvedimento di clemenza. Ora se consideriamo che il privato cittadino potrebbe trovarsi nella sciaugurata condizione di dedicarsi al crimine anche per effetto di una situazione soggettiva ed ambientale non favorevole (spesso delinquente si diventa, non si nasce!!), non comprendo appieno la ratio in base alla quale si è voluto imporre una scriminante favorevole agli autori di reati contro la Pubblica Amministrazione. Ciò, tanto più ove si considera che il "concussore" (o estorsore pubblico), non è sicuramente persona poco abbiente, laddove è dipendente e stipendiato - spesso anche bene - dalla stessa Pubblica Amministrazione. La circostanza non mi sorprende eccessivamente, ove si considera che, addirittura, è stato destinatario della misura premiale anche l'autore del Riciclaggio di denaro sporco, con la sola esclusione allorquando la provvista finanziaria dovesse derivare dal Sequestro di persona a scopo di estorsione o del traffico di sostanze stupefacenti. Pertanto, aver riciclato una ingente risorsa finanziaria proveniente da una Truffa in danno della pubblica amministrazione, da un giro di false fatturazioni (4), da una bancarotta fraudolenta, da una rapina in banca, da usura e chissà quanto altro ancora, non ha rappresentato alcun limite o ostacolo alla concessione dell'indulto. E' proprio vero! Ci stiamo abituando a tutto, forse anche alle sorprese.
(1) Concessione di indulto (Legge pubblicata in G.U. n. 176 del 31-7-2006, testo in vigore dal: 1-8-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore ella presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2006
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 525-bis):
Stralcio dell'art. 2 della proposta di legge presentata dall'on. Buemi l'8 maggio 2006, deliberato dall'assemblea il 18 luglio 2006. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio 2006 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 luglio 2006. Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed approvato il 27 luglio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 881): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 28 luglio 2006.
(2) Art. 317 (Concussione) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
(3) Art. 629 (Estorsione) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a dare o ad omettere qualche cosa, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da €. 516,00 a €. 2.065,00.
(4) CLEMENZA FISCALE
A voler circoscrivere le diverse condotte criminose delineate dal Titolo II del vigente Codice penale, voglio ricordare la "Concussione", notoriamente considerato il più grave reato - plurioffensivo - che possa commettersi in danno della Pubblica Amministrazione e della collettività in genere e punito da quattro a dodici anni di reclusione (2).
Trattasi dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio che, per ottenere un vantaggio indebito di carattere personale, economico e/o di altra natura, induce o costringe il privato cittadino a dare o a promettere denaro o altra utilità. Immaginiamo il funzionario pubblico che, anche per l'espletamento di un dovere del proprio ufficio pretende un vantaggio economico di natura personale (Rilascio di una licenza per l'esercizio di una attività commerciale). Analogamente, un reato pressoché identico, lo si rinviene nell'estorsione (3) commessa dal privato cittadino che, nella generalità dei casi, avvalendosi della forza della intimidazione e del vincolo associativo, quale forma classica di una associazione di stampo mafioso, costringe l'operatore economico a corrispondere una dazione di denaro (comunemente chiamata "pizzo"). Per ambedue le fattispecie possiamo notare qualche importante elemento comune: nel primo caso, il singolo cittadino che, pur di ottenere un suo diritto, si vede costretto ad accettare la illecita richiesta del pubblico ufficiale, mentre nel caso della estorsione, lo stesso cittadino si vede violentare la sua sfera patrimoniale privata. In entrambi i casi, si rinviene la minaccia di conseguenze di gran lunga peggiori per la malcapitata vittima, ove la stessa non intenda sottostare alle rispettive e singole richieste. Rileggendo con attenzione la legge sull'indulto in commento, notiamo che mentre l'estorsione commessa dal privato cittadino, sia pure nell'ambito di un'associazione mafiosa (diversamente, l'autore del reato estorsivo non incuterebbe alcun timore, mancando la forza che si determina grazie al vincolo associativo) è stata esclusa dal beneficio in parola, nel mentre la stessa "estorsione" commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ha avuto una sorte decisamente diversa, ovvero inclusa fra i beneficiari del provvedimento di clemenza. Ora se consideriamo che il privato cittadino potrebbe trovarsi nella sciaugurata condizione di dedicarsi al crimine anche per effetto di una situazione soggettiva ed ambientale non favorevole (spesso delinquente si diventa, non si nasce!!), non comprendo appieno la ratio in base alla quale si è voluto imporre una scriminante favorevole agli autori di reati contro la Pubblica Amministrazione. Ciò, tanto più ove si considera che il "concussore" (o estorsore pubblico), non è sicuramente persona poco abbiente, laddove è dipendente e stipendiato - spesso anche bene - dalla stessa Pubblica Amministrazione. La circostanza non mi sorprende eccessivamente, ove si considera che, addirittura, è stato destinatario della misura premiale anche l'autore del Riciclaggio di denaro sporco, con la sola esclusione allorquando la provvista finanziaria dovesse derivare dal Sequestro di persona a scopo di estorsione o del traffico di sostanze stupefacenti. Pertanto, aver riciclato una ingente risorsa finanziaria proveniente da una Truffa in danno della pubblica amministrazione, da un giro di false fatturazioni (4), da una bancarotta fraudolenta, da una rapina in banca, da usura e chissà quanto altro ancora, non ha rappresentato alcun limite o ostacolo alla concessione dell'indulto. E' proprio vero! Ci stiamo abituando a tutto, forse anche alle sorprese.
(1) Concessione di indulto (Legge pubblicata in G.U. n. 176 del 31-7-2006, testo in vigore dal: 1-8-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore ella presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2006
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 525-bis):
Stralcio dell'art. 2 della proposta di legge presentata dall'on. Buemi l'8 maggio 2006, deliberato dall'assemblea il 18 luglio 2006. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio 2006 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 luglio 2006. Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed approvato il 27 luglio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 881): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 28 luglio 2006.
(2) Art. 317 (Concussione) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
(3) Art. 629 (Estorsione) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a dare o ad omettere qualche cosa, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da €. 516,00 a €. 2.065,00.
(4) CLEMENZA FISCALE
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