Rischia il carcere l'automobilista che non si ferma a prestare soccorso anche in caso di incidente lieve. Chi infatti si sottrae a questo dovere sentito come 'fastidioso' rischia fino ad un anno di reclusione, oltre ad una multa. A scoraggiare la cattive abitudini dei cosidetti 'pirati' della strada e' la Corte di Cassazione che ha confermato la condanna penale (non e' specificata l'entita' della pena) nei confronti di un automobilista 28enne, Gaetano F. per il reato di omissione di soccorso perche', 'sceso dalla propria autovettura e limitatosi a constatare i danni provocati dalla sua autovettura dal tamponamento di quella che lo precedeva, immediatamente dopo si dileguava senza averne giustificazione dal luogo del sinistro, in tal modo dando la prova che la fuga sia stata voluta per sottrarsi al dovere, ritenuto fastidioso, di prestare l'assistenza occorrente alle vittime dell'incidente'. Per la Cassazione, e' 'irrilevante' ai fini della responsabilita' 'che le lesioni patite dalle vittime dell'incidente siano gravi o lievi', l'automobilista deve comunque fermarsi e ha l'obbligo di 'prestare assistenza' in caso vi siano 'persone ferite'. La Quarta sezione penale (sentenza 41962) ricorda che 'l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi e' punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone'. In questo caso specifico, poi, annota la Suprema Corte, 'se il conducente si e' dato alla fuga la norma contempla la possibilita' dell'arresto in flagranza nonche' la sanzione accessoria della sospensione della patente; la sanzione penale e' piu' grave per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza (reclusione fino ad un anno e multa)'.
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