- Assegno divorzile a favore del coniuge più debole
- La solidarietà post-coniugale
- Assegno divorzile: il cambio di rotta e la natura composita
Assegno divorzile a favore del coniuge più debole
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Anche in caso di autosufficienza economica del coniuge più debole non si può escludere a priori che sorga il diritto al ricevimento dell'assegno divorzile.E' infatti necessario valutare anche l'apporto al menàge familiare, fornito dal coniuge più debole durante il matrimonio.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Civile, nell'ordinanza n. 11202/2020 sulla scia di una recente pronuncia delle Sezioni Unite.
La S.C. ha confermato la funzione assistenziale, nonché compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 con la conseguente necessità di effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in relazione all'apporto fornito dal coniuge richiedente, alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in base alla durata del matrimonio, ed all'età dell'avente diritto.
La solidarietà post-coniugale
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Si consolida quindi un orientamento giurisprudenziale che rafforza la solidarietà post-coniugale proporzionalmente all'apporto fornito dal coniuge più debole. L'apporto fornito ha una valenza direttamente o indirettamente economica posto che, la partecipazione alla formazione del patrimonio comune da parte del coniuge debole non significa solo partecipazione diretta "all'impresa" ma anche e soprattutto tempo dedicato alla famiglia, ai figli con conseguente rinunzia agli sviluppi e alla carriera professionale. Questo sacrificio a favore della famiglia può determinare quindi un mancato guadagno, una perdita di chance professionali, un danno che potrà essere in parte compensato da una prestazione periodica erogata da chi ha potuto "avvantaggiarsi" del sacrificio migliorando così la propria posizione economica.
All'assegno divorzile
Assegno divorzile: il cambio di rotta e la natura composita
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Si tratta di un orientamento frutto di un netto cambio di orientamento da parte della Corte di Cassazione la quale solo nel 2017 con la sentenza n. 11504 del 2017 si era espressa, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sul tema dell'assegno divorzile intervennero poi le Sezioni Unite, che con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno adottato una linea interpretativa nuova sancendo il definitivo abbandono dei criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti fino ad allora adottati.
La Corte abbandona la concezione necessariamente bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando così la distinzione fondata sulla natura attributiva o determinativa dei criteri richiamati dall'art. 5, comma 6, della legge sul divorzile.
Le Sezioni Unite negano così una funzione meramente assistenziale all'assegno divorzile, a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa.
Viene quindi abbandonata la concezione astratta del criterio di "adeguatezza dei mezzi", a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto familiare. Il nuovo orientamento postula una valutazione necessariamente complessiva dell'intera storia coniugale e prognosi futura, parametrando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, nonchè alla durata del vincolo coniugale.
Le Sezioni Unite hanno inteso così valorizzare il profilo perequativo - compensativo dell'assegno, richiedendo un accertamento rigoroso del nesso causale esistente tra le scelte endo-familiari e la situazione del richiedente al momento della fine del vincolo coniugale.